spese giudiziarie | Beschwerde Prozessrecht (319 ZPO, ohne die Endentscheide)
Sachverhalt
salvi casi di abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC), persino la parte integralmente pre- valente ha un interesse degno di protezione alla motivazione della decisione, co- stituendo la conoscenza delle considerazioni del tribunale un diritto costituzional- mente protetto in virtù dell'art. 29 cpv. 2 Cost. In ossequio al principio di ripartizio- ne del precitato art. 106 cpv. 2 CPC, le spese per la motivazione della decisione devono anche in tal caso essere ripartite secondo l'esito della procedura (cfr. Mi- guel Sogo/Georg Naegeli, in: Oberhammer/Domej/Haas [edit.], Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2021, n. 22 ad art. 239 CPC; Daniel Steck/Norbert Brunner, in: Spühler/Tenchio/Infanger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3° ed., Basilea 2017,
n. 20a ad art. 239 CPC; decisione dell'Obergericht del Cantone di Zurigo LE170019 del 13.07.2017 consid. III.G.3.1, in: ZR 2017 n. 57, pag. 193 seg.). Nella fattispecie la reclamante – non risultando integralmente prevalente e avendo inoltre subito una significativa decurtazione della nota d'onorario –, aveva pertanto senz'altro un interesse degno di protezione alla motivazione della decisione in esame. Un abuso di diritto non è stato fatto valere dal resistente, né appare peral- tro ravvisabile nella fattispecie in esame. 3.1.3. Da quanto precede discende che le spese supplementari di CHF 2'000.00 relative alla motivazione scritta della decisione impugnata avrebbero dovuto esse- re poste a carico del resistente (almeno) in ragione della sua soccombenza. Il loro addossamento integrale alla reclamante viola in altre parole i principi di ripartizione statuiti all'art. 106 cpv. 2 CPC. Un esame degli ulteriori argomenti della reclamante relativi alla liceità di tale addossamento si rivela pertanto superfluo (cfr. act. A.1
n. III/1.3 secondo paragrafo, in merito all'art. 108 CPC; act. A.1 n. III/1.3 terzo pa- ragrafo, in merito ai motivi per la richiesta di motivazione scritta della decisione; act. A.1 n. III/1.3 primo paragrafo, in merito alla violazione dell'obbligo di motiva- zione; act. A.1 n. III/1.4 in merito all'art. 7 cpv. 2 OECC).
5 / 15 3.2.1. La reclamante censura inoltre che, tenuto debito conto della sua pressoché integrale prevalenza nella procedura dinanzi al giudice di prime cure, la ripartizio- ne delle spese processuali sarebbe innecessaria. Essa chiede pertanto in via prin- cipale l'addossamento integrale delle spese processuali alla reclamante (act. A.1
n. III/1.2, prima frase; act. A.1 petito n. 2, domanda principale). 3.2.2. In linea di principio, si ricorda che una soccombenza della misura di pochi punti percentuali può effettivamente non essere computata (Viktor Rüegg/Michael Rüegg, in: Spühler/Tenchio/Infanger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3° ed., Basilea 2017, n. 3 ad art. 106 CPC, con rimandi). La questione soggiace tuttavia al prudente apprezzamento del giudice di prime cure. Nella misura in cui l'esercizio del potere discrezionale dell'istanza precedente non costituisce una violazione di diritto – circostanza che la reclamante non appare censurare e non risulta in ogni caso data nel caso di specie –, l'istanza di reclamo deve astenersi dal valutarne l'adeguatezza. 3.2.3. Le spese processuali per la procedura di prima istanza non potendo pertan- to essere addossate integralmente al resistente, la domanda principale del petito
n. 2 del reclamo dev'essere respinta. 3.3.1. La reclamante censura infine un calcolo errato della ripartizione delle spese processuali di prima istanza e delle spese di conciliazione. A suo avviso, risultan- do essa soccombente solamente per il 4.3% dell'importo ivi chiesto, non potrebbe- ro andare a suo carico più di CHF 100.00, ovverosia il 4.3% (arrotondato legger- mente a suo sfavore) delle spese processuali relative alla sentenza senza motiva- zione, di CHF 2'400.00 (act. A.1 n. III/1.2, a partire dalla seconda frase; act. A.1
n. III/1.5). La reclamante fa implicitamente valere un simile metodo di calcolo an- che per l'importo di CHF 2'000.00 relativi alla motivazione scritta della sentenza, chiedendo a titolo eventuale che il resistente le risarcisca CHF 4'224.00 (equiva- lenti al 96% di CHF 4'400.00; cfr. act. A.1 n. III/1.5; act. A.1 petito n. 2, domanda eventuale). 3.3.2. La censura della reclamante dev'essere respinta. Nel porre le spese pro- cessuali a carico della reclamante parzialmente soccombente, l'istanza preceden- te doveva senz'altro rispettare il rapporto tra le soccombenze reciproche delle par- ti. Essa poteva nondimeno arrotondare l'importo risultante da tale equazione ai prossimi cinquanta franchi – come da essa riconoscibilmente fatto –, disponendo a tal riguardo di un ampio margine d'apprezzamento. Ponendo la tassa di giustizia per la sentenza senza motivazione e le spese di conciliazione, di CHF 2'400.00
6 / 15 complessivi, in ragione di CHF 150.00 – invece di CHF 100.00 – a carico della reclamante, essa non ha pertanto commesso alcuna violazione di diritto. 3.4. Sommando l'importo di CHF 150.00 lecitamente addossato alla reclamante dal giudice di prime cure per la decisione senza motivazione e la procedura di conciliazione all'importo di CHF 80.00 (equivalenti al 96% di CHF 2'000.00) da addossare alla medesima per la motivazione della decisione, si conclude che le spese complessive di CHF 4'400.00 devono andare a carico della reclamante in ragione di CHF 230.00 e a carico del resistente in ragione di CHF 4'170.00. L'- esame del petito subeventuale della reclamante si rivela pertanto superfluo. 4.1.1. Per quanto concerne le ripetibili, la reclamante censura innanzitutto che l'istanza precedente non si sarebbe a suo avviso confrontata con la nota d'onora- rio da essa inoltrata, limitandosi invece a stabilire lapidariamente che un importo forfetario di CHF 8'000.00 apparrebbe sufficiente (act. A.1 n. III/2.1). Essa avrebbe in tal modo gravemente violato il suo obbligo di motivazione (act. A.1 n. III/2.2 e 2.3). 4.1.2. A tal riguardo, l'istanza precedente aveva argomentato che – come a suo avviso riconosciuto dal patrocinatore della reclamante – non si sarebbero presen- tate nella fattispecie questioni di fatto e di diritto di estrema complessità. Neppure la lontananza dei patrocinatori (con uffici a St. Moritz e Zurigo), la circostanza che la reclamante abbia dovuto partecipare a due udienze dinanzi al giudice di prime cure e la circostanza che per motivi linguistici la reclamante abbia dovuto ricorrere a due patrocinatori sarebbero atte a giustificare l'indennità per ripetibili all'epoca richiesta, di CHF 51'323.10. A mente del giudice di prime cure, tale importo era da considerarsi sproporzionato, oltre che per la complessità della causa, anche in relazione al valore litigioso (cfr. act. B.2 consid. 4 terzo paragrafo; act. TR VII/2 pag. 5). 4.2. Per stabilire l'adeguata entità delle spese di patrocinio da indennizzare si applica l'OOA (CSC 310.250). Giusta l'art. 2 cpv. 2 n. 2 OOA, il dispendio tempo- rale postulato dev'essere adeguato e necessario all'assistenza giuridica. Si rico- noscono tariffe orarie fra CHF 210.00 e CHF 270.00 (art. 3 cpv. 1 OOA; cfr. sul tutto TC GR SK2 19 30 del 20.05.2020 consid. 9.2). 4.3.1. Si rileva innanzitutto che la nota d'onorario è stata inoltrata in lingua inglese. In linea di principio, tale modus operandi è inammissibile, poiché l'obbligo di utiliz- zare una lingua ufficiale del Cantone (art. 129 CPC) si estende generalmente oltre agli allegati di causa anche a qualsiasi altro atto procedurale delle parti o docu-
7 / 15 mento inoltrato (cfr. Julia Gschwend, in: Spühler/Tenchio/Infanger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3° ed., Basilea 2017, n. 6 ad art. 129 CPC; Dolge, op. cit., n. 16 ad art. 180 CPC). Nell'interesse dell'economia processuale e in considerazione della durata della procedura, il Tribunale cantona- le si astiene tuttavia a titolo eccezionale dal richiedere una traduzione della nota d'onorario di prima istanza, così come di quella inoltrata in sede di reclamo. 4.3.2. Si rileva inoltre che, come la reclamante sembra riconoscere in sede di re- clamo (act. A.1 n. III/2.9.1), la tariffa oraria fatturata di CHF 375.00 – effettivamen- te convenuta tra la reclamante e il suo patrocinatore (act. TR VII/1 n. 3) – eccede la tariffa massima riconoscibile nel Cantone dei Grigioni. Il dispendio temporale necessario ai fini di un'assistenza giuridica efficace dovrà essere pertanto moltipli- cato con la tariffa oraria massima di CHF 270.00. 4.3.3. Dalla nota d'onorario inoltrata dalla reclamante dinanzi all'istanza preceden- te si evince quindi che il patrocinatore ha fatturato alla sua mandataria 112.63 ore di lavoro (act. TR VII/2 pag. 4). Invero, dedotte le riduzioni degli importi fatturati apparentemente accordate nelle posizioni "travelling to Zurich and back" (01.06.2017), "formatting, copying and sending writ" (07.07.2017) e "travelling to Roveredo and back" (17.08.2017), tale cifra equivale alla somma delle ore di lavo- ro fatturate nelle singole posizioni della nota d'onorario. È nondimeno doveroso rilevare che – anche trascurando le numerose istanze in cui il patrocinatore della reclamante ha raggruppato prestazioni di diverso genere in un'unica posizione, complicando la valutazione giudiziale della necessità dei servizi da lui resi – il dispendio temporale (direttamente) riconducibile alla corri- spondenza con i signori C./E._____, quali portavoce della reclamante, ammonta a perlomeno 14.18 ore (posizioni "corr. w/C./E._____" [30.05.2017], "email w/C._____" [02.06.2017], "meeting with D._____, E._____ and C._____" [08.06.2017], "reading e-mails from C./E._____, corr. W/C./E._____" [12.06.2017], "corr. w/C._____" [14.06.2017], "reading letters from C./E._____, writing answer" [20.06.2017], "corr. w. A. and E._____" [28.06.2017], "corr w. S. and C._____" [06.07.2017], "corr w/C._____" [10.07.2017], "call w/C._____" [24.07.2017], "corr
w. A. and E._____, call from C._____" [09.08.2017], "corr. and calls with Messr C./E._____" [17.08.2017], "sms conversation w/C._____" [19.08.2017], "call w/ C._____" [21.08.2017], "corr with Messers C./E._____" [21.08.2017], "calls from C._____, corr w/Messr C./E._____" [28.08.2017], "call from C._____" [19.09.2017], "letter to C./E._____" [20.09.2017], "corr w/ C./E._____" [24.10.2017], "corr w/Mssrs C./E._____" [03.11.2017], "email to C./E._____, call from E._____" [06.02.2018], "corr. w/E._____, call w/C._____" [19.02.2018], "call
8 / 15 from C._____" [22.02.2018], "letter to C./E._____" [08.03.2018], "emails w/C./E._____" [10.04.2018], "corr w/C./E._____" [18.04.2018], "Emails to C./E._____, call from E._____" [30.04.2018], "Corr. w/E._____" [01.06.2018], "email to Messrs C./E._____" [16.06.2018], "corr. w/C./E._____, reg. dates for a court hearing" [21.06.2018], "corr w/C./E._____" [10.10.2018]). Nel caso in esame possono essere tuttavia riconosciute necessarie ai fini di un'assistenza giuridica efficace al massimo 8 ore di corrispondenza con la mandante (un'ora per la di- scussione del caso e un'ora per informazioni relative a ciascuna delle singole pre- stazioni rese, cfr. paragrafo successivo), ragion per cui il dispendio temporale fat- turato è ridotto di 6.18 ore. Inoltre, nelle posizioni direttamente riconducibili alle prestazioni di patrocinio giudi- ziale rese (stesura dell'istanza di conciliazione, partecipazione all'udienza di conci- liazione, stesura della petizione, stesura della replica, stesura delle istanze proce- durali relative alla necessità di udienze istruttorie, partecipazione all'udienza istrut- toria – ivi inclusa la preparazione delle domande ai testimoni –, partecipazione al dibattimento) il patrocinatore della reclamante ha messo in conto un dispendio temporale complessivo di 75.20 ore (77.66 ore ./. 2.46 ore relative alle riduzioni accordate dal patrocinatore della reclamante a quest'ultima nelle posizioni "format- ting, copying and sending writ" [07.07.2017) e "travelling to Roveredo and back" [18.08.2017]). Nello specifico, le posizioni direttamente riconducibili alle prestazio- ni di patrocinio giudiziale rese sono: - istanza di conciliazione (totale fatturato – tenuto conto delle riduzioni ac- cordate – 6.11 ore): "drafting complaint" (27.06.2017), "corr. w/translators" (27.06.2017), "corr. w/translatros [sic]" (28.06.2017), "finalzing [sic] com- plaint" (28.06.2017), "corr w/translators" (03.07.2017), "negotiation w/C.N., translator" (04.07.2017), "submission writ, corr. w/E._____. and C._____" (07.07.2017), "formatting, copying and sending writ" (07.07.2017); - udienza di conciliazione (totale fatturato – tenuto conto delle riduzioni ac- cordate – 3.97 ore): "travelling to Roveredo and back" (18.08.2017), "conci- liation hearing in Roveredo" (18.08.2017); - petizione (totale fatturato 3 ore): "rewriting, amending and completing writ" (24.08.2017), "finalization writ" (28.08.2017), "letter to court" (31.08.2017); - replica (totale fatturato 13.78 ore): "obtaining offers from translators" (23.10.2017), "corr w/ translators" (24.10.2017), "corr w/translator" (27.10.2017), "drafting reply to defence" (02.11.2017), "drafting reply to de-
9 / 15 fence" (03.11.2017), "corr w/translator" (03.11.2017), "letter to court secu- ring extension of time" (06.11.2017), "correcting reply to defence" (06.11.2017), "emails w/translator, email to C./E._____, finalsing [sic] reply to defence" (16.11.2017); - udienza istruttoria (totale fatturato 20.74 ore): "drafting questionnaire B._____" (08.05.2018), "drafting questionnaire F._____" (08.05.2018), "re- viewing and amending questionnaire B._____" (09.05.2018), "reviewing and amending questionnaire F._____" (09.05.2018), "drafting questionnaire G._____" (11.05.2018), "finalizing questionnaires G._____ and F._____, corr. w/ H._____" (14.05.2018); "travelling to Roveredo, meeting with H._____, court hearing of Mr. F._____ and Mrs G._____, travelling back to Zurich, corr. w/C./E._____, call w/ E._____" (23.05.2018), - istanze procedurali relative alla necessità delle udienze istruttorie (totale fatturato 11.81 ore): "letter to court, corr. w translator" (07.02.2018), "email from Messers C./E._____, corr. w/translator, amending and sending letter to court" (08.02.2018), "letter from C./E._____, answer to court" (13.03.2018); "darfting [sic] procedural petition to court" (04.06.2018), "searching italian speaking advocate, corr. w/C./E._____" (12.04.2018), searching italian speaking advocate" (13.04.2018), "corr w H._____" (18.04.2018), "email from H._____, checking his letter to court, answer to H._____, email to Messrs C./E._____" (24.04.2018), "reviewing and amen- ding procedural petition to court, email to H._____" (05.06.2018), "Email from H._____" (06.06.2018), "corr w/H._____" (15.06.2018); - dibattimento (totale fatturato 15.78 ore): "email to H._____" (22.06.2018), "Drafting pleadings, preparing general court hearing, drafting questions to A._____, corr. w/ C./E._____, drafting letter to court" (21.09.2018), "corr w/C./E._____, sending letter to court reg. presence of C./E._____ at the court hearing" (24.09.2018), "corr w/H._____, corr. w/C./E._____" (04.10.2018), "finalising questions to A._____, corr. w/ Messrs C./E._____" (08.10.2018), "corr w/C./E._____, email to H._____" (11.10.2018), "Travel- ling to Roveredo, instruction w/client, attending court hearing, travelling back" (18.10.2018). Per le suddette posizioni possono essere ragionevolmente riconosciute solamente 56 ore di lavoro, tenendo conto di un dispendio temporale necessario medio di approssimativamente 8 ore per ogni singola prestazione (corrispondenza con i clienti, studio degli atti e approfondimenti giuridici esclusi). Mentre gli importi fattu-
10 / 15 rati per la procedura conciliatoria e la petizione appaiono in linea con quanto gene- ralmente considerato riconoscibile e quelli fatturati per la replica appaiono giustifi- cati dai numerosi allegati prodotti dal resistente nella risposta, lo stesso non può essere detto per gli importi successivamente fatturati. Tale conclusione s'impone anche tenendo conto del dispendio temporale – di principio necessario – per l'or- ganizzazione, l'istruzione e la supervisione del lavoro dei traduttori, rispettivamen- te per l'organizzazione e dell'istruzione l'avvocato italofono (allora praticante) H._____ e il coordinamento con il medesimo, così come del dispendio temporale per le trasferte a Roveredo. In relazione alle trasferte, si rileva che durante il tragit- to in treno è in linea di principio possibile lo svolgimento di un (modesto) quantita- tivo di lavoro. Da quanto precede discende che il quantum fatturato per le relative posizioni dev'essere ridotto di 19.20 ore. L'entità della riduzione è riconducibile in parte anche alla circostanza che diverse posizioni contengono corrispondenza con i signori C./E._____ (la cui entità in relazione al resto della posizione non è stata in alcun caso specificata). Tale dispendio temporale è tuttavia già stato considerato, nella misura in cui si è rivelato riconoscibile. Le restanti posizioni fatturate a titolo d'onorario – ammontanti a 23.25 ore di lavoro complessive (24.75 ore ./. 1.5 ore relative alla riduzione della posizione "travelling to Zurich and back" [01.06.2017]) – sono particolarmente difficili da esaminare a causa della scarsa riconducibilità a servizi riconoscibilmente resi, nonché ai nume- rosi raggruppamenti di diverse prestazioni effettuati dal patrocinatore della recla- mante. Ciò nonostante, esse non appaiono complessivamente immotivate, deri- vando in larga misura dallo studio degli atti – segnatamente anche delle missive e citazioni ricevute dalle autorità giudiziarie – e dal necessario approfondimento del- le questioni giuridiche sostanziali e processuali, in particolar modo anche in rela- zione alla necessità delle udienze istruttorie volute dal giudice di prime cure. Per le predette attività il Tribunale cantonale ritiene tuttavia nella fattispecie sufficiente un dispendio temporale complessivo di 10 ore (3 ore per un primo approfondimento del caso e un'ora per gli approfondimenti fattuali e giuridici necessari per ciascuna prestazione effettivamente resa). Il dispendio temporale fatturato dev'essere per- tanto ridotto di 13.25 ore. L'entità di quest'ultima riduzione è segnatamente anche dovuta alla circostanza che una significativa parte delle posizioni in esame contie- ne corrispondenza con i signori C./E._____ (la cui entità in relazione al resto della posizione non è stata in alcun caso specificata). Tale dispendio temporale è tutta- via già stato considerato, nella misura in cui si è rivelato riconoscibile.
11 / 15 Si riconosce pertanto un dispendio temporale complessivo di 74 ore (112.63 ore ./. 6.18 ore ./. 14.63 ore ./. 17.82 ore). Alla massima tariffa oraria riconoscibile di CHF 270.00, ciò corrisponde a un onorario di CHF 19'980.00. In sede di reclamo la reclamante ha fatto valere un supplemento sul valore della causa ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 OOA di CHF 3'300.00 (act. A.1 n. III/2.9.3 primo paragrafo). Si rileva tuttavia che un supplemento sul valore della causa non è sta- to concordato tra le parti (cfr. act. TR VII/1) e non è stato fatturato nella nota spese (cfr. act. TR VII/2) o altrimenti fatto valere in prima istanza, ragion per cui non può essere riconosciuto (art. 2 cpv. 2 OOA). 4.3.4. Per quanto concerne gli esborsi allegati dalla reclamante (act. TR VII/2 pag. 5), si rileva innanzitutto che le posizioni relative alle compensazioni forfetarie ammontano complessivamente a CHF 1'267.20, sostanzialmente equivalenti al 3% dell'onorario di CHF 42'235.25 fatturato dal patrocinatore della reclamante, ovverosia CHF 1'267.05. Si riconosce pertanto – come da prassi – un rimborso spese forfetario del 3% dell'onorario riconosciuto di CHF 19'980.00, ovverosia CHF 599.40. In sede di reclamo il patrocinatore della reclamante ha rinunciato a far valere gli esborsi causati dalla sua mancata conoscenza della lingua italiana, ovverosia gli onorari per l'(allora praticante) avv. H._____ e per le traduzioni delle memorie (act. A.1 n. III/2.8 in fine). Tali esborsi non sono pertanto computati in virtù dell'- art. 58 CPC. È tuttavia senz'altro comprensibile la necessità della reclamante di avvalersi di un patrocinatore – rispettivamente, in un secondo momento, di un team di patrocina- tori – disponenti di sufficienti conoscenze della lingua russa (onde permettere una comunicazione efficace con la cliente) e di sufficienti conoscenze della lingua ita- liana (al fine di garantire una comunicazione efficace con le autorità giudiziarie della Regione Moesa). Essendo altamente improbabile che la reclamante abbia avuto modo di ripiegare su valide alternative, la scelta di avvalersi di un patrocina- tore germanofono con ufficio a Zurigo e di far tradurre le memorie da lui redatte in lingua italiana si rivela di principio ineccepibile. A sua volta ineccepibile appare la scelta del patrocinatore della reclamante di farsi sostenere nelle procedure orali da un avvocato – praticante – italofono. Per tale motivo, il Tribunale cantonale ricono- sce le pretese d'onorario relativo all'organizzazione, il coordinamento e la supervi- sione dei traduttori e dell'avvocato praticante italofono. Tali pretese, costituenti spese ripetibili ai sensi dell'art. 95 cpv. 2 CPC (Hans Schmid/Ingrid Jent- Sørensen, in: Oberhammer/Domej/Haas [edit.], Kurzkommentar Schweizerische
12 / 15 Zivilprozessordnung, 3° ed., Basilea 2021, n. 17 ad art. 95 CPC), non sono infatti coperte dalla rinuncia della reclamante, malgrado siano connesse alle pretese alle quali la medesima ha rinunciato. La posizione "conciliation court fee" (27.07.2017) non può essere evidentemente riconosciuta come spesa ripetibile, costituendo una spesa processuale, peraltro già computata (art. 95 cpv. 2 lett. a CPC; cfr. anche consid. 3 supra). Le rimanenti spese fatturate concernono le trasferte a Roveredo (posizioni "travel expenses" [18.08.2017], "lunch in Roveredo" [18.08.2017] e "travel expenses" [18.10.2018]). Un viaggio di andata e ritorno con il treno tra Zurigo e Roveredo in prima classe senza abbonamenti costa ad oggi CHF 218.40. Gli importi fatturati, di CHF 254.80 e CHF 274.40 (posizioni "travel expenses" [18.08.2017] e "Travel ex- penses" [18.10.2018]), sono pertanto ridotti di CHF 92.40 (CHF 36.40 + CHF 56). Le spese per il pranzo a Roveredo, di CHF 53.70, devono essere infine ridotte a CHF 25.00 (art. 17 cpv. 1 OECC [CSC 320.210] in combinato disposto all'- art. 26 OCPers [CSC 170.410]). In sintesi, si riconoscono esborsi per l'importo complessivo di CHF 1'061.20 (CHF 599.40 + CHF 218.40 + CHF 218.40 + CHF 25.00). 4.4. Si riconoscono pertanto spese di patrocinio necessarie dell'importo com- plessivo di CHF 21'041.20 (CHF 19'980.00 + CHF 1'061.20). Compensate le quo- te di prevalenza in prima istanza (reclamante 96%; resistente 4%), il resistente è tenuto a rifondere alla reclamante CHF 19'357.90 (92% di CHF 21'041.20) a titolo di ripetibili per tale procedura. Non avendo la reclamante residenza in Svizzera, il patrocinatore non poteva addossarle l'imposta sul valore aggiunto – cosa che non appare peraltro aver fatto –, ragion per cui la richiesta di far rifondere quest'ultima al resistente dev'essere respinta. 5.1. La tassa di giustizia per la procedura di reclamo è fissata e ripartita d'ufficio (art. 105 cpv. 1 CPC). Giusta l'art. 10 cpv. 1 OECC (CSC 320.210), il Tribunale cantonale riscuote una tassa di giustizia in procedure di reclamo compresa tra CHF 500.00 e CHF 8'000.00. In considerazione di tutti gli elementi della fattispecie in esame, segnatamente alla luce del dispendio effettivamente cagionato, s'impo- ne di fissare la tassa di giustizia in CHF 3'000.00. 5.2. In sede di reclamo la reclamante risulta in ampia misura prevalente con il suo petito relativo alle spese processuali di prima istanza. Al contempo, essa risul- ta invece essenzialmente soccombente in ragione della metà in relazione al risar- cimento a titolo di ripetibili da essa richiesto (di CHF 34'239.30 oltre IVA, rispetto
13 / 15 all'importo di CHF 19'357.90 ad essa riconosciuto). In virtù dei principi di ripartizio- ne statuiti all'art. 106 cpv. 1 CPC, la tassa di giustizia per la procedura di reclamo è pertanto posta in ragione di tre quarti (CHF 2'250.00) a carico del resistente e in ragione di un quarto (CHF 750.00) a carico della reclamante. 6.1.1. Il tribunale stabilisce e ripartisce le ripetibili, qualora queste siano state pro- testate. Ove la parte (parzialmente o integralmente) prevalente inoltra una nota d'onorario, il tribunale si fonda di principio sulla stessa (sul tutto art. 105 cpv. 2 e art. 96 CPC; art. 2 cpv. 1 OOA). La reclamante ha protestato le ripetibili per la pro- cedura di reclamo, inoltrando una nota d'onorario per l'importo complessivo di CHF 8'062.05 (act. G.2). 6.1.2. Per i principi relativi al riconoscimento delle singole prestazioni e delle spe- se allegate si rimanda a quanto esposto al consid. 4 supra. Il dispendio temporale di 14.28 ore fatturato dal patrocinatore della reclamante, rimasto incontestato dal resistente, non appare eccessivo ed è pertanto ricono- sciuto. Alla tariffa oraria massima riconoscibile di CHF 270.00, ciò corrisponde a un onorario di CHF 3'855.60. Per quanto concerne gli esborsi, si rileva innanzitutto che la posizione "Court fees Kantonsgericht von Graubünden (case ZK2 19 2)" (18.01.2019) non può eviden- temente essere riconosciuta come spesa ripetibile, costituendo una spesa proces- suale, peraltro già computata (art. 95 cpv. 2 lett. a CPC; cfr. anche con- sid. 5.2 supra). Per contro, la posizione "Translation costs (invoice I._____ dd 10.12.1018, EUR 475.00)" (21.12.2018) può essere riconosciuta in questa sede. Essa non è infatti coperta dalla rinuncia della reclamante agli esborsi causati dalla mancata conoscenza della lingua italiana da parte del suo patrocinatore, essendo tale rinuncia limitata esplicitamente alle spese fatturate dinanzi al Tribunale regio- nale Moesa (act. A.1 n. III/2.8 in fine). Inoltre, alla luce delle circostanze del caso – segnatamente della sostanziale impossibilità di trovare un patrocinatore con suffi- cienti conoscenze della lingua italiana e della lingua russa – tale esborso, così come l'importo per esso fatturato, di CHF 546.40, appare del tutto ragionevole. Si ammette infine il rimborso spese forfetario del 3% richiesto, in quanto equivalente all'importo per spese vive da riconoscere tenor prassi del Tribunale cantonale. Si riconoscono pertanto esborsi per l'importo complessivo di CHF 662.05 (CHF 546.40 + CHF 115.65 [3% di CHF 3'855.60]). Le spese di patrocinio riconosciute ammontano pertanto a CHF 4'517.65 (CHF 3'855.60 + CHF 662.05).
14 / 15 Non avendo la reclamante residenza in Svizzera, il patrocinatore non poteva ad- dossarle l'imposta sul valore aggiunto – cosa che non appare peraltro aver fatto –, ragion per cui la richiesta di far rifondere quest'ultima al resistente dev'essere re- spinta (cfr. Schmid/ Jent-Sørensen, op. cit., n. 26 ad art. 95 CPC). 6.2. Da quanto precede discende che, risultando la reclamante prevalente in ragione di tre quarti in sede di reclamo (cfr. consid. 5.2 supra) e non avendo con- troparte protestato le ripetibili (cfr. act. A.2), il resistente è tenuto a rifonderle CHF 3'388.25 a titolo di ripetibili per tale procedura (75% di CHF 4'517.65). 7. Il valore litigioso del presente contenzioso è di CHF 26'239.20 (CHF 34'239.20 richiesti in sede di reclamo ./. CHF 8'000.00 riconosciuti in prima istanza e rimasti incontestati dal resistente). Avverso la presente decisione non è pertanto data possibilità di ricorso in materia civile al Tribunale federale, a meno che la controversia non riguardi una questione di diritto di importanza fondamentale (cfr. artt. 72 e 74 cpv. 2 lett. a LTF).
15 / 15 La Seconda Camera civile pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e i dispositivi n. 2 e 3 della decisione impugnata sono annullati. 2. Le spese processuali della procedura di prima istanza e della procedura di conciliazione, di CHF 4'400.00 complessivi, sono poste a carico del resistente in ragione di CHF 4'170.00 e a carico della reclamante in ragione di CHF 230.00. L'importo dovuto dalla reclamante è compensato con gli anticipi spese, di CHF 4'400.00 complessivi, da essa versati. Il resistente è tenuto a risarcire alla reclamante l'importo da lui dovuto. 3. Il resistente è tenuto a versare alla reclamante CHF 19'357.90 a titolo di ripetibili per la procedura di prima istanza. 4. La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di CHF 3'000.00, è posta a carico del resistente in ragione di CHF 2'250.00 e a carico della reclamante in ragione di CHF 750.00. L'importo dovuto dalla reclamante è compensato con l'anticipo spese di CHF 2'000.00 da essa versato. Il resistente è tenuto a risarcire alla reclamante l'importo da lui dovuto. 5. Il resistente è tenuto a versare alla reclamante CHF 3'388.25 a titolo di ripetibili per la procedura di reclamo. 6. Contro questa decisione con un valore litigioso inferiore a CHF 30'000.00 può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 2 lett. a LTF, se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Altrimenti è dato il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi degli artt. 113 segg. LTF. In entrambi i casi il rimedio legale è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto al ricorso, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg., 90 segg. e 113 segg. LTF. 7. Comunicazione a:
Erwägungen (20 Absätze)
E. 3 / 15
1.2.
Essendo tempestivamente inoltrato da una parte legittimata a ricorrere e
non sussistendo motivi d'inammissibilità, il reclamo è ricevibile in ordine. La
Seconda Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni è competente in virtù
dell'art. 7 cpv. 1 lett. a OOTC (CSC 173.100).
2.1.
Sul piano formale la reclamante chiede innanzitutto che la procedura di re-
clamo sia tenuta in tedesco, non disponendo essa di sufficienti conoscenze della
lingua italiana e padroneggiando per contro il resistente l'auspicata lingua di pro-
cedura (act. A.1 n. II).
2.2.
Dinanzi al Tribunale cantonale dei Grigioni la lingua della procedura si con-
forma di regola alla lingua ufficiale usata nella decisione impugnata, rispettivamen-
te alla lingua ufficiale parlata dalla parte convenuta (art. 8 cpv. 2 LCLing). Nella
fattispecie la lingua risultante è in entrambi i casi l'italiano. Non sussistono nella
fattispecie motivi sufficienti per discostarsi da tale regola.
2.3.
Lingua della presente procedura è pertanto l'italiano. Nelle loro memorie e
istanze le parti possono tuttavia usare una lingua ufficiale cantonale di loro scelta
(art. 8 cpv. 1 LCLing), ragion per cui l'inoltro del reclamo in lingua tedesca si rivela
ammissibile. In merito all'ammissibilità dell'inoltro della nota d'onorario della recla-
mante in lingua inglese si rimanda al consid. 4.3.1 infra.
3.1.1. In merito alle spese processuali la decisione impugnata rimanda innanzitut-
to al dispositivo n. 4 della decisione senza motivazione, il quale statuiva – per
quanto rilevante ai fini del presente giudizio – che "[i]n caso di decisione motivata
la tassa di giustizia del Tribunale regionale Moesa ammonta a CHF 4'000.00 (an-
ziché CHF 2'000.00). La tassa di giustizia (supplementare) di CHF 2'000.00 in ca-
so di decisione motivata sarà posta a carico della parte che richiede la motivazio-
ne scritta" (act. B.2 consid. 4 secondo paragrafo). In tal senso, l'istanza preceden-
te ha posto la tassa di giustizia supplementare integralmente a carico della recla-
mante, avendo solo essa chiesto la motivazione della decisione.
La reclamante censura a tal proposito che l'addossamento a suo carico dell'intera
tassa di giustizia supplementare relativa alla motivazione scritta della sentenza
violi l'art. 106 cpv. 2 CPC. Essa sostiene essenzialmente che la parte prevalente –
avente anch'essa diritto a una decisione motivata – non possa essere "punita" per
la mera circostanza di aver fatto valere un suo diritto procedurale (act. A.1
n. III/1.3 primo paragrafo).
3.1.2. Giusta l'art. 106 cpv. 1 CPC, prima frase, le spese giudiziarie sono poste a
carico della parte soccombente. In caso di soccombenza parziale reciproca, le
E. 3.4 Sommando l'importo di CHF 150.00 lecitamente addossato alla reclamante dal giudice di prime cure per la decisione senza motivazione e la procedura di conciliazione all'importo di CHF 80.00 (equivalenti al 96% di CHF 2'000.00) da addossare alla medesima per la motivazione della decisione, si conclude che le spese complessive di CHF 4'400.00 devono andare a carico della reclamante in ragione di CHF 230.00 e a carico del resistente in ragione di CHF 4'170.00. L'- esame del petito subeventuale della reclamante si rivela pertanto superfluo. 4.1.1. Per quanto concerne le ripetibili, la reclamante censura innanzitutto che l'istanza precedente non si sarebbe a suo avviso confrontata con la nota d'onora- rio da essa inoltrata, limitandosi invece a stabilire lapidariamente che un importo forfetario di CHF 8'000.00 apparrebbe sufficiente (act. A.1 n. III/2.1). Essa avrebbe in tal modo gravemente violato il suo obbligo di motivazione (act. A.1 n. III/2.2 e 2.3). 4.1.2. A tal riguardo, l'istanza precedente aveva argomentato che – come a suo avviso riconosciuto dal patrocinatore della reclamante – non si sarebbero presen- tate nella fattispecie questioni di fatto e di diritto di estrema complessità. Neppure la lontananza dei patrocinatori (con uffici a St. Moritz e Zurigo), la circostanza che la reclamante abbia dovuto partecipare a due udienze dinanzi al giudice di prime cure e la circostanza che per motivi linguistici la reclamante abbia dovuto ricorrere a due patrocinatori sarebbero atte a giustificare l'indennità per ripetibili all'epoca richiesta, di CHF 51'323.10. A mente del giudice di prime cure, tale importo era da considerarsi sproporzionato, oltre che per la complessità della causa, anche in relazione al valore litigioso (cfr. act. B.2 consid. 4 terzo paragrafo; act. TR VII/2 pag. 5).
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spese giudiziarie sono ripartite secondo l’esito della procedura (art. 106
cpv. 2 CPC). Ai sensi dell'art. 239 cpv. 2 CPC, in caso di notificazione della deci-
sione senza motivazione scritta la medesima è fatta pervenire in un secondo tem-
po se una parte lo chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione.
L'omessa richiesta di motivazione si ha per rinuncia all’impugnazione della deci-
sione mediante appello o reclamo.
Tenor dottrina ogni parte può chiedere la motivazione della decisione, a prescin-
dere dalla circostanza o dalla misura della sua prevalenza o soccombenza. Fatti
salvi casi di abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC), persino la parte integralmente pre-
valente ha un interesse degno di protezione alla motivazione della decisione, co-
stituendo la conoscenza delle considerazioni del tribunale un diritto costituzional-
mente protetto in virtù dell'art. 29 cpv. 2 Cost. In ossequio al principio di ripartizio-
ne del precitato art. 106 cpv. 2 CPC, le spese per la motivazione della decisione
devono anche in tal caso essere ripartite secondo l'esito della procedura (cfr. Mi-
guel Sogo/Georg Naegeli, in: Oberhammer/Domej/Haas [edit.], Kurzkommentar
Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2021, n. 22 ad art. 239 CPC; Daniel
Steck/Norbert Brunner, in: Spühler/Tenchio/Infanger [edit.], Basler Kommentar,
Schweizerische
Zivilprozessordnung,
3° ed.,
Basilea 2017,
n. 20a
ad
art. 239 CPC; decisione dell'Obergericht del Cantone di Zurigo LE170019 del
13.07.2017 consid. III.G.3.1, in: ZR 2017 n. 57, pag. 193 seg.).
Nella fattispecie la reclamante – non risultando integralmente prevalente e avendo
inoltre subito una significativa decurtazione della nota d'onorario –, aveva pertanto
senz'altro un interesse degno di protezione alla motivazione della decisione in
esame. Un abuso di diritto non è stato fatto valere dal resistente, né appare peral-
tro ravvisabile nella fattispecie in esame.
3.1.3. Da quanto precede discende che le spese supplementari di CHF 2'000.00
relative alla motivazione scritta della decisione impugnata avrebbero dovuto esse-
re poste a carico del resistente (almeno) in ragione della sua soccombenza. Il loro
addossamento integrale alla reclamante viola in altre parole i principi di ripartizione
statuiti all'art. 106 cpv. 2 CPC. Un esame degli ulteriori argomenti della reclamante
relativi alla liceità di tale addossamento si rivela pertanto superfluo (cfr. act. A.1
n. III/1.3 secondo paragrafo, in merito all'art. 108 CPC; act. A.1 n. III/1.3 terzo pa-
ragrafo, in merito ai motivi per la richiesta di motivazione scritta della decisione;
act. A.1 n. III/1.3 primo paragrafo, in merito alla violazione dell'obbligo di motiva-
zione; act. A.1 n. III/1.4 in merito all'art. 7 cpv. 2 OECC).
E. 4.2 Per stabilire l'adeguata entità delle spese di patrocinio da indennizzare si applica l'OOA (CSC 310.250). Giusta l'art. 2 cpv. 2 n. 2 OOA, il dispendio tempo- rale postulato dev'essere adeguato e necessario all'assistenza giuridica. Si rico- noscono tariffe orarie fra CHF 210.00 e CHF 270.00 (art. 3 cpv. 1 OOA; cfr. sul tutto TC GR SK2 19 30 del 20.05.2020 consid. 9.2). 4.3.1. Si rileva innanzitutto che la nota d'onorario è stata inoltrata in lingua inglese. In linea di principio, tale modus operandi è inammissibile, poiché l'obbligo di utiliz- zare una lingua ufficiale del Cantone (art. 129 CPC) si estende generalmente oltre agli allegati di causa anche a qualsiasi altro atto procedurale delle parti o docu-
E. 4.4 Si riconoscono pertanto spese di patrocinio necessarie dell'importo com- plessivo di CHF 21'041.20 (CHF 19'980.00 + CHF 1'061.20). Compensate le quo- te di prevalenza in prima istanza (reclamante 96%; resistente 4%), il resistente è tenuto a rifondere alla reclamante CHF 19'357.90 (92% di CHF 21'041.20) a titolo di ripetibili per tale procedura. Non avendo la reclamante residenza in Svizzera, il patrocinatore non poteva addossarle l'imposta sul valore aggiunto – cosa che non appare peraltro aver fatto –, ragion per cui la richiesta di far rifondere quest'ultima al resistente dev'essere respinta.
E. 5 / 15
3.2.1. La reclamante censura inoltre che, tenuto debito conto della sua pressoché
integrale prevalenza nella procedura dinanzi al giudice di prime cure, la ripartizio-
ne delle spese processuali sarebbe innecessaria. Essa chiede pertanto in via prin-
cipale l'addossamento integrale delle spese processuali alla reclamante (act. A.1
n. III/1.2, prima frase; act. A.1 petito n. 2, domanda principale).
3.2.2. In linea di principio, si ricorda che una soccombenza della misura di pochi
punti percentuali può effettivamente non essere computata (Viktor Rüegg/Michael
Rüegg, in: Spühler/Tenchio/Infanger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 3° ed., Basilea 2017, n. 3 ad art. 106 CPC, con rimandi). La
questione soggiace tuttavia al prudente apprezzamento del giudice di prime cure.
Nella misura in cui l'esercizio del potere discrezionale dell'istanza precedente non
costituisce una violazione di diritto – circostanza che la reclamante non appare
censurare e non risulta in ogni caso data nel caso di specie –, l'istanza di reclamo
deve astenersi dal valutarne l'adeguatezza.
3.2.3. Le spese processuali per la procedura di prima istanza non potendo pertan-
to essere addossate integralmente al resistente, la domanda principale del petito
n. 2 del reclamo dev'essere respinta.
3.3.1. La reclamante censura infine un calcolo errato della ripartizione delle spese
processuali di prima istanza e delle spese di conciliazione. A suo avviso, risultan-
do essa soccombente solamente per il 4.3% dell'importo ivi chiesto, non potrebbe-
ro andare a suo carico più di CHF 100.00, ovverosia il 4.3% (arrotondato legger-
mente a suo sfavore) delle spese processuali relative alla sentenza senza motiva-
zione, di CHF 2'400.00 (act. A.1 n. III/1.2, a partire dalla seconda frase; act. A.1
n. III/1.5). La reclamante fa implicitamente valere un simile metodo di calcolo an-
che per l'importo di CHF 2'000.00 relativi alla motivazione scritta della sentenza,
chiedendo a titolo eventuale che il resistente le risarcisca CHF 4'224.00 (equiva-
lenti al 96% di CHF 4'400.00; cfr. act. A.1 n. III/1.5; act. A.1 petito n. 2, domanda
eventuale).
3.3.2. La censura della reclamante dev'essere respinta. Nel porre le spese pro-
cessuali a carico della reclamante parzialmente soccombente, l'istanza preceden-
te doveva senz'altro rispettare il rapporto tra le soccombenze reciproche delle par-
ti. Essa poteva nondimeno arrotondare l'importo risultante da tale equazione ai
prossimi cinquanta franchi – come da essa riconoscibilmente fatto –, disponendo a
tal riguardo di un ampio margine d'apprezzamento. Ponendo la tassa di giustizia
per la sentenza senza motivazione e le spese di conciliazione, di CHF 2'400.00
E. 5.1 La tassa di giustizia per la procedura di reclamo è fissata e ripartita d'ufficio (art. 105 cpv. 1 CPC). Giusta l'art. 10 cpv. 1 OECC (CSC 320.210), il Tribunale cantonale riscuote una tassa di giustizia in procedure di reclamo compresa tra CHF 500.00 e CHF 8'000.00. In considerazione di tutti gli elementi della fattispecie in esame, segnatamente alla luce del dispendio effettivamente cagionato, s'impo- ne di fissare la tassa di giustizia in CHF 3'000.00.
E. 5.2 In sede di reclamo la reclamante risulta in ampia misura prevalente con il suo petito relativo alle spese processuali di prima istanza. Al contempo, essa risul- ta invece essenzialmente soccombente in ragione della metà in relazione al risar- cimento a titolo di ripetibili da essa richiesto (di CHF 34'239.30 oltre IVA, rispetto
E. 6 / 15 complessivi, in ragione di CHF 150.00 – invece di CHF 100.00 – a carico della reclamante, essa non ha pertanto commesso alcuna violazione di diritto.
E. 6.2 Da quanto precede discende che, risultando la reclamante prevalente in ragione di tre quarti in sede di reclamo (cfr. consid. 5.2 supra) e non avendo con- troparte protestato le ripetibili (cfr. act. A.2), il resistente è tenuto a rifonderle CHF 3'388.25 a titolo di ripetibili per tale procedura (75% di CHF 4'517.65). 7. Il valore litigioso del presente contenzioso è di CHF 26'239.20 (CHF 34'239.20 richiesti in sede di reclamo ./. CHF 8'000.00 riconosciuti in prima istanza e rimasti incontestati dal resistente). Avverso la presente decisione non è pertanto data possibilità di ricorso in materia civile al Tribunale federale, a meno che la controversia non riguardi una questione di diritto di importanza fondamentale (cfr. artt. 72 e 74 cpv. 2 lett. a LTF).
E. 6.18 ore ./. 14.63 ore ./. 17.82 ore). Alla massima tariffa oraria riconoscibile di
CHF 270.00, ciò corrisponde a un onorario di CHF 19'980.00.
In sede di reclamo la reclamante ha fatto valere un supplemento sul valore della
causa ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 OOA di CHF 3'300.00 (act. A.1 n. III/2.9.3 primo
paragrafo). Si rileva tuttavia che un supplemento sul valore della causa non è sta-
to concordato tra le parti (cfr. act. TR VII/1) e non è stato fatturato nella nota spese
(cfr. act. TR VII/2) o altrimenti fatto valere in prima istanza, ragion per cui non può
essere riconosciuto (art. 2 cpv. 2 OOA).
4.3.4. Per quanto concerne gli esborsi allegati dalla reclamante (act. TR VII/2
pag. 5), si rileva innanzitutto che le posizioni relative alle compensazioni forfetarie
ammontano complessivamente a CHF 1'267.20, sostanzialmente equivalenti al
3% dell'onorario di CHF 42'235.25 fatturato dal patrocinatore della reclamante,
ovverosia CHF 1'267.05. Si riconosce pertanto – come da prassi – un rimborso
spese forfetario del 3% dell'onorario riconosciuto di CHF 19'980.00, ovverosia
CHF 599.40.
In sede di reclamo il patrocinatore della reclamante ha rinunciato a far valere gli
esborsi causati dalla sua mancata conoscenza della lingua italiana, ovverosia gli
onorari per l'(allora praticante) avv. H._____ e per le traduzioni delle memorie
(act. A.1 n. III/2.8 in fine). Tali esborsi non sono pertanto computati in virtù dell'-
art. 58 CPC.
È tuttavia senz'altro comprensibile la necessità della reclamante di avvalersi di un
patrocinatore – rispettivamente, in un secondo momento, di un team di patrocina-
tori – disponenti di sufficienti conoscenze della lingua russa (onde permettere una
comunicazione efficace con la cliente) e di sufficienti conoscenze della lingua ita-
liana (al fine di garantire una comunicazione efficace con le autorità giudiziarie
della Regione Moesa). Essendo altamente improbabile che la reclamante abbia
avuto modo di ripiegare su valide alternative, la scelta di avvalersi di un patrocina-
tore germanofono con ufficio a Zurigo e di far tradurre le memorie da lui redatte in
lingua italiana si rivela di principio ineccepibile. A sua volta ineccepibile appare la
scelta del patrocinatore della reclamante di farsi sostenere nelle procedure orali da
un avvocato – praticante – italofono. Per tale motivo, il Tribunale cantonale ricono-
sce le pretese d'onorario relativo all'organizzazione, il coordinamento e la supervi-
sione dei traduttori e dell'avvocato praticante italofono. Tali pretese, costituenti
spese ripetibili ai sensi dell'art. 95 cpv. 2 CPC (Hans Schmid/Ingrid Jent-
Sørensen, in: Oberhammer/Domej/Haas [edit.], Kurzkommentar Schweizerische
E. 7 / 15 mento inoltrato (cfr. Julia Gschwend, in: Spühler/Tenchio/Infanger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3° ed., Basilea 2017, n. 6 ad art. 129 CPC; Dolge, op. cit., n. 16 ad art. 180 CPC). Nell'interesse dell'economia processuale e in considerazione della durata della procedura, il Tribunale cantona- le si astiene tuttavia a titolo eccezionale dal richiedere una traduzione della nota d'onorario di prima istanza, così come di quella inoltrata in sede di reclamo. 4.3.2. Si rileva inoltre che, come la reclamante sembra riconoscere in sede di re- clamo (act. A.1 n. III/2.9.1), la tariffa oraria fatturata di CHF 375.00 – effettivamen- te convenuta tra la reclamante e il suo patrocinatore (act. TR VII/1 n. 3) – eccede la tariffa massima riconoscibile nel Cantone dei Grigioni. Il dispendio temporale necessario ai fini di un'assistenza giuridica efficace dovrà essere pertanto moltipli- cato con la tariffa oraria massima di CHF 270.00. 4.3.3. Dalla nota d'onorario inoltrata dalla reclamante dinanzi all'istanza preceden- te si evince quindi che il patrocinatore ha fatturato alla sua mandataria 112.63 ore di lavoro (act. TR VII/2 pag. 4). Invero, dedotte le riduzioni degli importi fatturati apparentemente accordate nelle posizioni "travelling to Zurich and back" (01.06.2017), "formatting, copying and sending writ" (07.07.2017) e "travelling to Roveredo and back" (17.08.2017), tale cifra equivale alla somma delle ore di lavo- ro fatturate nelle singole posizioni della nota d'onorario. È nondimeno doveroso rilevare che – anche trascurando le numerose istanze in cui il patrocinatore della reclamante ha raggruppato prestazioni di diverso genere in un'unica posizione, complicando la valutazione giudiziale della necessità dei servizi da lui resi – il dispendio temporale (direttamente) riconducibile alla corri- spondenza con i signori C./E._____, quali portavoce della reclamante, ammonta a perlomeno 14.18 ore (posizioni "corr. w/C./E._____" [30.05.2017], "email w/C._____" [02.06.2017], "meeting with D._____, E._____ and C._____" [08.06.2017], "reading e-mails from C./E._____, corr. W/C./E._____" [12.06.2017], "corr. w/C._____" [14.06.2017], "reading letters from C./E._____, writing answer" [20.06.2017], "corr. w. A. and E._____" [28.06.2017], "corr w. S. and C._____" [06.07.2017], "corr w/C._____" [10.07.2017], "call w/C._____" [24.07.2017], "corr
w. A. and E._____, call from C._____" [09.08.2017], "corr. and calls with Messr C./E._____" [17.08.2017], "sms conversation w/C._____" [19.08.2017], "call w/ C._____" [21.08.2017], "corr with Messers C./E._____" [21.08.2017], "calls from C._____, corr w/Messr C./E._____" [28.08.2017], "call from C._____" [19.09.2017], "letter to C./E._____" [20.09.2017], "corr w/ C./E._____" [24.10.2017], "corr w/Mssrs C./E._____" [03.11.2017], "email to C./E._____, call from E._____" [06.02.2018], "corr. w/E._____, call w/C._____" [19.02.2018], "call
E. 8 / 15
from C._____" [22.02.2018], "letter to C./E._____" [08.03.2018], "emails
w/C./E._____" [10.04.2018], "corr w/C./E._____" [18.04.2018], "Emails to
C./E._____, call from E._____" [30.04.2018], "Corr. w/E._____" [01.06.2018],
"email to Messrs C./E._____" [16.06.2018], "corr. w/C./E._____, reg. dates for a
court hearing" [21.06.2018], "corr w/C./E._____" [10.10.2018]). Nel caso in esame
possono essere tuttavia riconosciute necessarie ai fini di un'assistenza giuridica
efficace al massimo 8 ore di corrispondenza con la mandante (un'ora per la di-
scussione del caso e un'ora per informazioni relative a ciascuna delle singole pre-
stazioni rese, cfr. paragrafo successivo), ragion per cui il dispendio temporale fat-
turato è ridotto di 6.18 ore.
Inoltre, nelle posizioni direttamente riconducibili alle prestazioni di patrocinio giudi-
ziale rese (stesura dell'istanza di conciliazione, partecipazione all'udienza di conci-
liazione, stesura della petizione, stesura della replica, stesura delle istanze proce-
durali relative alla necessità di udienze istruttorie, partecipazione all'udienza istrut-
toria – ivi inclusa la preparazione delle domande ai testimoni –, partecipazione al
dibattimento) il patrocinatore della reclamante ha messo in conto un dispendio
temporale complessivo di 75.20 ore (77.66 ore ./. 2.46 ore relative alle riduzioni
accordate dal patrocinatore della reclamante a quest'ultima nelle posizioni "format-
ting, copying and sending writ" [07.07.2017) e "travelling to Roveredo and back"
[18.08.2017]). Nello specifico, le posizioni direttamente riconducibili alle prestazio-
ni di patrocinio giudiziale rese sono:
-
istanza di conciliazione (totale fatturato – tenuto conto delle riduzioni ac-
cordate – 6.11 ore): "drafting complaint" (27.06.2017), "corr. w/translators"
(27.06.2017), "corr. w/translatros [sic]" (28.06.2017), "finalzing [sic] com-
plaint" (28.06.2017), "corr w/translators" (03.07.2017), "negotiation w/C.N.,
translator" (04.07.2017), "submission writ, corr. w/E._____. and C._____"
(07.07.2017), "formatting, copying and sending writ" (07.07.2017);
-
udienza di conciliazione (totale fatturato – tenuto conto delle riduzioni ac-
cordate – 3.97 ore): "travelling to Roveredo and back" (18.08.2017), "conci-
liation hearing in Roveredo" (18.08.2017);
-
petizione (totale fatturato 3 ore): "rewriting, amending and completing writ"
(24.08.2017), "finalization writ" (28.08.2017), "letter to court" (31.08.2017);
-
replica (totale fatturato 13.78 ore): "obtaining offers from translators"
(23.10.2017), "corr w/ translators" (24.10.2017), "corr w/translator"
(27.10.2017), "drafting reply to defence" (02.11.2017), "drafting reply to de-
E. 9 / 15
fence" (03.11.2017), "corr w/translator" (03.11.2017), "letter to court secu-
ring extension of time" (06.11.2017), "correcting reply to defence"
(06.11.2017), "emails w/translator, email to C./E._____, finalsing [sic] reply
to defence" (16.11.2017);
-
udienza istruttoria (totale fatturato 20.74 ore): "drafting questionnaire
B._____" (08.05.2018), "drafting questionnaire F._____" (08.05.2018), "re-
viewing and amending questionnaire B._____" (09.05.2018), "reviewing
and amending questionnaire F._____" (09.05.2018), "drafting questionnaire
G._____" (11.05.2018), "finalizing questionnaires G._____ and F._____,
corr. w/ H._____" (14.05.2018); "travelling to Roveredo, meeting with
H._____, court hearing of Mr. F._____ and Mrs G._____, travelling back to
Zurich, corr. w/C./E._____, call w/ E._____" (23.05.2018),
-
istanze procedurali relative alla necessità delle udienze istruttorie (totale
fatturato 11.81 ore): "letter to court, corr. w translator" (07.02.2018), "email
from Messers C./E._____, corr. w/translator, amending and sending letter
to court" (08.02.2018), "letter from C./E._____, answer to court"
(13.03.2018); "darfting [sic] procedural petition to court" (04.06.2018),
"searching italian speaking advocate, corr. w/C./E._____" (12.04.2018),
searching italian speaking advocate" (13.04.2018), "corr w H._____"
(18.04.2018), "email from H._____, checking his letter to court, answer to
H._____, email to Messrs C./E._____" (24.04.2018), "reviewing and amen-
ding procedural petition to court, email to H._____" (05.06.2018), "Email
from H._____" (06.06.2018), "corr w/H._____" (15.06.2018);
-
dibattimento (totale fatturato 15.78 ore): "email to H._____" (22.06.2018),
"Drafting pleadings, preparing general court hearing, drafting questions to
A._____, corr. w/ C./E._____, drafting letter to court" (21.09.2018), "corr
w/C./E._____, sending letter to court reg. presence of C./E._____ at the
court hearing" (24.09.2018), "corr w/H._____, corr. w/C./E._____"
(04.10.2018), "finalising questions to A._____, corr. w/ Messrs C./E._____"
(08.10.2018), "corr w/C./E._____, email to H._____" (11.10.2018), "Travel-
ling to Roveredo, instruction w/client, attending court hearing, travelling
back" (18.10.2018).
Per le suddette posizioni possono essere ragionevolmente riconosciute solamente
56 ore di lavoro, tenendo conto di un dispendio temporale necessario medio di
approssimativamente 8 ore per ogni singola prestazione (corrispondenza con i
clienti, studio degli atti e approfondimenti giuridici esclusi). Mentre gli importi fattu-
E. 10 / 15
rati per la procedura conciliatoria e la petizione appaiono in linea con quanto gene-
ralmente considerato riconoscibile e quelli fatturati per la replica appaiono giustifi-
cati dai numerosi allegati prodotti dal resistente nella risposta, lo stesso non può
essere detto per gli importi successivamente fatturati. Tale conclusione s'impone
anche tenendo conto del dispendio temporale – di principio necessario – per l'or-
ganizzazione, l'istruzione e la supervisione del lavoro dei traduttori, rispettivamen-
te per l'organizzazione e dell'istruzione l'avvocato italofono (allora praticante)
H._____ e il coordinamento con il medesimo, così come del dispendio temporale
per le trasferte a Roveredo. In relazione alle trasferte, si rileva che durante il tragit-
to in treno è in linea di principio possibile lo svolgimento di un (modesto) quantita-
tivo di lavoro. Da quanto precede discende che il quantum fatturato per le relative
posizioni dev'essere ridotto di 19.20 ore. L'entità della riduzione è riconducibile in
parte anche alla circostanza che diverse posizioni contengono corrispondenza con
i signori C./E._____ (la cui entità in relazione al resto della posizione non è stata in
alcun caso specificata). Tale dispendio temporale è tuttavia già stato considerato,
nella misura in cui si è rivelato riconoscibile.
Le restanti posizioni fatturate a titolo d'onorario – ammontanti a 23.25 ore di lavoro
complessive (24.75 ore ./. 1.5 ore relative alla riduzione della posizione "travelling
to Zurich and back" [01.06.2017]) – sono particolarmente difficili da esaminare a
causa della scarsa riconducibilità a servizi riconoscibilmente resi, nonché ai nume-
rosi raggruppamenti di diverse prestazioni effettuati dal patrocinatore della recla-
mante. Ciò nonostante, esse non appaiono complessivamente immotivate, deri-
vando in larga misura dallo studio degli atti – segnatamente anche delle missive e
citazioni ricevute dalle autorità giudiziarie – e dal necessario approfondimento del-
le questioni giuridiche sostanziali e processuali, in particolar modo anche in rela-
zione alla necessità delle udienze istruttorie volute dal giudice di prime cure. Per le
predette attività il Tribunale cantonale ritiene tuttavia nella fattispecie sufficiente un
dispendio temporale complessivo di 10 ore (3 ore per un primo approfondimento
del caso e un'ora per gli approfondimenti fattuali e giuridici necessari per ciascuna
prestazione effettivamente resa). Il dispendio temporale fatturato dev'essere per-
tanto ridotto di 13.25 ore. L'entità di quest'ultima riduzione è segnatamente anche
dovuta alla circostanza che una significativa parte delle posizioni in esame contie-
ne corrispondenza con i signori C./E._____ (la cui entità in relazione al resto della
posizione non è stata in alcun caso specificata). Tale dispendio temporale è tutta-
via già stato considerato, nella misura in cui si è rivelato riconoscibile.
E. 11 / 15 Si riconosce pertanto un dispendio temporale complessivo di 74 ore (112.63 ore ./.
E. 12 / 15 Zivilprozessordnung, 3° ed., Basilea 2021, n. 17 ad art. 95 CPC), non sono infatti coperte dalla rinuncia della reclamante, malgrado siano connesse alle pretese alle quali la medesima ha rinunciato. La posizione "conciliation court fee" (27.07.2017) non può essere evidentemente riconosciuta come spesa ripetibile, costituendo una spesa processuale, peraltro già computata (art. 95 cpv. 2 lett. a CPC; cfr. anche consid. 3 supra). Le rimanenti spese fatturate concernono le trasferte a Roveredo (posizioni "travel expenses" [18.08.2017], "lunch in Roveredo" [18.08.2017] e "travel expenses" [18.10.2018]). Un viaggio di andata e ritorno con il treno tra Zurigo e Roveredo in prima classe senza abbonamenti costa ad oggi CHF 218.40. Gli importi fatturati, di CHF 254.80 e CHF 274.40 (posizioni "travel expenses" [18.08.2017] e "Travel ex- penses" [18.10.2018]), sono pertanto ridotti di CHF 92.40 (CHF 36.40 + CHF 56). Le spese per il pranzo a Roveredo, di CHF 53.70, devono essere infine ridotte a CHF 25.00 (art. 17 cpv. 1 OECC [CSC 320.210] in combinato disposto all'- art. 26 OCPers [CSC 170.410]). In sintesi, si riconoscono esborsi per l'importo complessivo di CHF 1'061.20 (CHF 599.40 + CHF 218.40 + CHF 218.40 + CHF 25.00).
E. 13 / 15
all'importo di CHF 19'357.90 ad essa riconosciuto). In virtù dei principi di ripartizio-
ne statuiti all'art. 106 cpv. 1 CPC, la tassa di giustizia per la procedura di reclamo
è pertanto posta in ragione di tre quarti (CHF 2'250.00) a carico del resistente e in
ragione di un quarto (CHF 750.00) a carico della reclamante.
6.1.1. Il tribunale stabilisce e ripartisce le ripetibili, qualora queste siano state pro-
testate. Ove la parte (parzialmente o integralmente) prevalente inoltra una nota
d'onorario, il tribunale si fonda di principio sulla stessa (sul tutto art. 105 cpv. 2 e
art. 96 CPC; art. 2 cpv. 1 OOA). La reclamante ha protestato le ripetibili per la pro-
cedura di reclamo, inoltrando una nota d'onorario per l'importo complessivo di
CHF 8'062.05 (act. G.2).
6.1.2. Per i principi relativi al riconoscimento delle singole prestazioni e delle spe-
se allegate si rimanda a quanto esposto al consid. 4 supra.
Il dispendio temporale di 14.28 ore fatturato dal patrocinatore della reclamante,
rimasto incontestato dal resistente, non appare eccessivo ed è pertanto ricono-
sciuto. Alla tariffa oraria massima riconoscibile di CHF 270.00, ciò corrisponde a
un onorario di CHF 3'855.60.
Per quanto concerne gli esborsi, si rileva innanzitutto che la posizione "Court fees
Kantonsgericht von Graubünden (case ZK2 19 2)" (18.01.2019) non può eviden-
temente essere riconosciuta come spesa ripetibile, costituendo una spesa proces-
suale, peraltro già computata (art. 95 cpv. 2 lett. a CPC; cfr. anche con-
sid. 5.2 supra). Per contro, la posizione "Translation costs (invoice I._____ dd
10.12.1018, EUR 475.00)" (21.12.2018) può essere riconosciuta in questa sede.
Essa non è infatti coperta dalla rinuncia della reclamante agli esborsi causati dalla
mancata conoscenza della lingua italiana da parte del suo patrocinatore, essendo
tale rinuncia limitata esplicitamente alle spese fatturate dinanzi al Tribunale regio-
nale Moesa (act. A.1 n. III/2.8 in fine). Inoltre, alla luce delle circostanze del caso –
segnatamente della sostanziale impossibilità di trovare un patrocinatore con suffi-
cienti conoscenze della lingua italiana e della lingua russa – tale esborso, così
come l'importo per esso fatturato, di CHF 546.40, appare del tutto ragionevole. Si
ammette infine il rimborso spese forfetario del 3% richiesto, in quanto equivalente
all'importo per spese vive da riconoscere tenor prassi del Tribunale cantonale. Si
riconoscono pertanto esborsi per l'importo complessivo di CHF 662.05
(CHF 546.40 + CHF 115.65 [3% di CHF 3'855.60]).
Le spese di patrocinio riconosciute ammontano pertanto a CHF 4'517.65
(CHF 3'855.60 + CHF 662.05).
E. 14 / 15 Non avendo la reclamante residenza in Svizzera, il patrocinatore non poteva ad- dossarle l'imposta sul valore aggiunto – cosa che non appare peraltro aver fatto –, ragion per cui la richiesta di far rifondere quest'ultima al resistente dev'essere re- spinta (cfr. Schmid/ Jent-Sørensen, op. cit., n. 26 ad art. 95 CPC).
E. 15 / 15
La Seconda Camera civile pronuncia:
1.
Il reclamo è parzialmente accolto e i dispositivi n. 2 e 3 della decisione
impugnata sono annullati.
2.
Le spese processuali della procedura di prima istanza e della procedura di
conciliazione, di CHF 4'400.00 complessivi, sono poste a carico del
resistente in ragione di CHF 4'170.00 e a carico della reclamante in ragione
di CHF 230.00. L'importo dovuto dalla reclamante è compensato con gli
anticipi spese, di CHF 4'400.00 complessivi, da essa versati. Il resistente è
tenuto a risarcire alla reclamante l'importo da lui dovuto.
3.
Il resistente è tenuto a versare alla reclamante CHF 19'357.90 a titolo di
ripetibili per la procedura di prima istanza.
4.
La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di CHF 3'000.00, è posta a
carico del resistente in ragione di CHF 2'250.00 e a carico della reclamante
in ragione di CHF 750.00. L'importo dovuto dalla reclamante è compensato
con l'anticipo spese di CHF 2'000.00 da essa versato. Il resistente è tenuto
a risarcire alla reclamante l'importo da lui dovuto.
5.
Il resistente è tenuto a versare alla reclamante CHF 3'388.25 a titolo di
ripetibili per la procedura di reclamo.
6.
Contro questa decisione con un valore litigioso inferiore a CHF 30'000.00
può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74
cpv. 2 lett. a LTF, se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale. Altrimenti è dato il ricorso sussidiario in materia
costituzionale ai sensi degli artt. 113 segg. LTF. In entrambi i casi il rimedio
legale è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto
entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel
modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto al
ricorso, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt.
29 segg., 72 segg., 90 segg. e 113 segg. LTF.
7.
Comunicazione a:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Sentenza del 29 novembre 2021 N. d'incarto ZK2 19 2 Istanza Seconda Camera civile Composizione Moses, presidente Bergamin e Hubert Baldassarre, attuario Parti A._____ reclamante patrocinata dall'avv. Roland Märki Kiener & Märki AG, Löwenstrasse 20, 8001 Zurigo contro B._____ resistente Oggetto spese giudiziarie Atto impugnato decisione del Tribunale regionale Moesa del 18.10.2018, comuni- cata il 29.11.2018 (n. d'incarto 115.17.31). Comunicazione 1° dicembre 2021
2 / 15 Ritenuto in fatto: A. Il 28 agosto 2017 A._____ ha presentato un'azione creditoria contro B._____ relativa a un contratto di mandato tra le parti. B. Con decisione del 18 ottobre 2018 il Tribunale regionale Moesa ha parzial- mente accolto l'azione, condannando B._____ a versare a A._____ l'importo di CHF 75'000.00 oltre interessi del 5% dal 28 aprile 2017 (dispositivo n. 1). L'istanza precedente ha quindi posto la tassa di giustizia di CHF 4'000.00 e le spese di con- ciliazione di CHF 400.00 – per l'importo complessivo CHF 4'400.00 – in ragione di CHF 2'150.00 a carico di A._____ e per l'importo restante – CHF 2'250.00 – a ca- rico di B._____ (dispositivo n. 2). Il giudice di prime cure ha infine condannato B._____ a versare a A._____ CHF 8'000.00 a titolo di ripetibili (dispositivo n. 3). C. L'11 gennaio 2019 A._____ (in seguito: reclamante) ha interposto reclamo avverso la decisione del 18 ottobre 2018, chiedendo nel merito l'annullamento dei dispositivi n. 2 e 3 della stessa. Per quanto concerne la tassa di giustizia per la procedura di prima istanza e per la procedura conciliatoria, la reclamante postula in via principale che esse siano po- ste integralmente a carico di B._____ (in seguito: resistente) e che il medesimo sia conseguentemente condannato a risarcirle CHF 4'400.00. A titolo eventuale chie- de che la tassa di giustizia sia posta a carico del resistente in ragione del 96% e che il resistente sia pertanto condannato a risarcirle l'importo di CHF 4'224.00. A titolo subeventuale la reclamante postula che la questione della ripartizione delle spese processuali sia rinviata all'istanza precedente con l'istruzione di ripartirle a norma di legge. In merito alle ripetibili la reclamante postula la condanna del resistente al paga- mento di CHF 34'239.30 oltre IVA. A titolo eventuale chiede che la questione sia rinviata all'istanza precedente con l'istruzione di stabilirle a norma di legge. D. Con scritto del 12 febbraio 2019 il resistente ha dichiarato di contestare in- tegralmente il ricorso (recte: reclamo) dell'11 gennaio 2019, rinviando alle motiva- zioni della decisione impugnata. Considerando in diritto: 1.1. L'impugnativa in esame è stata correttamente inoltrata quale reclamo ai sensi degli art. 319 lett. b n. 1 CPC in combinato disposto all'art. 110 CPC, essen- do postulata a livello sostanziale solamente la modifica dell'addossamento delle spese giudiziarie della procedura di prima istanza.
3 / 15 1.2. Essendo tempestivamente inoltrato da una parte legittimata a ricorrere e non sussistendo motivi d'inammissibilità, il reclamo è ricevibile in ordine. La Seconda Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni è competente in virtù dell'art. 7 cpv. 1 lett. a OOTC (CSC 173.100). 2.1. Sul piano formale la reclamante chiede innanzitutto che la procedura di re- clamo sia tenuta in tedesco, non disponendo essa di sufficienti conoscenze della lingua italiana e padroneggiando per contro il resistente l'auspicata lingua di pro- cedura (act. A.1 n. II). 2.2. Dinanzi al Tribunale cantonale dei Grigioni la lingua della procedura si con- forma di regola alla lingua ufficiale usata nella decisione impugnata, rispettivamen- te alla lingua ufficiale parlata dalla parte convenuta (art. 8 cpv. 2 LCLing). Nella fattispecie la lingua risultante è in entrambi i casi l'italiano. Non sussistono nella fattispecie motivi sufficienti per discostarsi da tale regola. 2.3. Lingua della presente procedura è pertanto l'italiano. Nelle loro memorie e istanze le parti possono tuttavia usare una lingua ufficiale cantonale di loro scelta (art. 8 cpv. 1 LCLing), ragion per cui l'inoltro del reclamo in lingua tedesca si rivela ammissibile. In merito all'ammissibilità dell'inoltro della nota d'onorario della recla- mante in lingua inglese si rimanda al consid. 4.3.1 infra. 3.1.1. In merito alle spese processuali la decisione impugnata rimanda innanzitut- to al dispositivo n. 4 della decisione senza motivazione, il quale statuiva – per quanto rilevante ai fini del presente giudizio – che "[i]n caso di decisione motivata la tassa di giustizia del Tribunale regionale Moesa ammonta a CHF 4'000.00 (an- ziché CHF 2'000.00). La tassa di giustizia (supplementare) di CHF 2'000.00 in ca- so di decisione motivata sarà posta a carico della parte che richiede la motivazio- ne scritta" (act. B.2 consid. 4 secondo paragrafo). In tal senso, l'istanza preceden- te ha posto la tassa di giustizia supplementare integralmente a carico della recla- mante, avendo solo essa chiesto la motivazione della decisione. La reclamante censura a tal proposito che l'addossamento a suo carico dell'intera tassa di giustizia supplementare relativa alla motivazione scritta della sentenza violi l'art. 106 cpv. 2 CPC. Essa sostiene essenzialmente che la parte prevalente – avente anch'essa diritto a una decisione motivata – non possa essere "punita" per la mera circostanza di aver fatto valere un suo diritto procedurale (act. A.1
n. III/1.3 primo paragrafo). 3.1.2. Giusta l'art. 106 cpv. 1 CPC, prima frase, le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di soccombenza parziale reciproca, le
4 / 15 spese giudiziarie sono ripartite secondo l’esito della procedura (art. 106 cpv. 2 CPC). Ai sensi dell'art. 239 cpv. 2 CPC, in caso di notificazione della deci- sione senza motivazione scritta la medesima è fatta pervenire in un secondo tem- po se una parte lo chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione. L'omessa richiesta di motivazione si ha per rinuncia all’impugnazione della deci- sione mediante appello o reclamo. Tenor dottrina ogni parte può chiedere la motivazione della decisione, a prescin- dere dalla circostanza o dalla misura della sua prevalenza o soccombenza. Fatti salvi casi di abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC), persino la parte integralmente pre- valente ha un interesse degno di protezione alla motivazione della decisione, co- stituendo la conoscenza delle considerazioni del tribunale un diritto costituzional- mente protetto in virtù dell'art. 29 cpv. 2 Cost. In ossequio al principio di ripartizio- ne del precitato art. 106 cpv. 2 CPC, le spese per la motivazione della decisione devono anche in tal caso essere ripartite secondo l'esito della procedura (cfr. Mi- guel Sogo/Georg Naegeli, in: Oberhammer/Domej/Haas [edit.], Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2021, n. 22 ad art. 239 CPC; Daniel Steck/Norbert Brunner, in: Spühler/Tenchio/Infanger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3° ed., Basilea 2017,
n. 20a ad art. 239 CPC; decisione dell'Obergericht del Cantone di Zurigo LE170019 del 13.07.2017 consid. III.G.3.1, in: ZR 2017 n. 57, pag. 193 seg.). Nella fattispecie la reclamante – non risultando integralmente prevalente e avendo inoltre subito una significativa decurtazione della nota d'onorario –, aveva pertanto senz'altro un interesse degno di protezione alla motivazione della decisione in esame. Un abuso di diritto non è stato fatto valere dal resistente, né appare peral- tro ravvisabile nella fattispecie in esame. 3.1.3. Da quanto precede discende che le spese supplementari di CHF 2'000.00 relative alla motivazione scritta della decisione impugnata avrebbero dovuto esse- re poste a carico del resistente (almeno) in ragione della sua soccombenza. Il loro addossamento integrale alla reclamante viola in altre parole i principi di ripartizione statuiti all'art. 106 cpv. 2 CPC. Un esame degli ulteriori argomenti della reclamante relativi alla liceità di tale addossamento si rivela pertanto superfluo (cfr. act. A.1
n. III/1.3 secondo paragrafo, in merito all'art. 108 CPC; act. A.1 n. III/1.3 terzo pa- ragrafo, in merito ai motivi per la richiesta di motivazione scritta della decisione; act. A.1 n. III/1.3 primo paragrafo, in merito alla violazione dell'obbligo di motiva- zione; act. A.1 n. III/1.4 in merito all'art. 7 cpv. 2 OECC).
5 / 15 3.2.1. La reclamante censura inoltre che, tenuto debito conto della sua pressoché integrale prevalenza nella procedura dinanzi al giudice di prime cure, la ripartizio- ne delle spese processuali sarebbe innecessaria. Essa chiede pertanto in via prin- cipale l'addossamento integrale delle spese processuali alla reclamante (act. A.1
n. III/1.2, prima frase; act. A.1 petito n. 2, domanda principale). 3.2.2. In linea di principio, si ricorda che una soccombenza della misura di pochi punti percentuali può effettivamente non essere computata (Viktor Rüegg/Michael Rüegg, in: Spühler/Tenchio/Infanger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3° ed., Basilea 2017, n. 3 ad art. 106 CPC, con rimandi). La questione soggiace tuttavia al prudente apprezzamento del giudice di prime cure. Nella misura in cui l'esercizio del potere discrezionale dell'istanza precedente non costituisce una violazione di diritto – circostanza che la reclamante non appare censurare e non risulta in ogni caso data nel caso di specie –, l'istanza di reclamo deve astenersi dal valutarne l'adeguatezza. 3.2.3. Le spese processuali per la procedura di prima istanza non potendo pertan- to essere addossate integralmente al resistente, la domanda principale del petito
n. 2 del reclamo dev'essere respinta. 3.3.1. La reclamante censura infine un calcolo errato della ripartizione delle spese processuali di prima istanza e delle spese di conciliazione. A suo avviso, risultan- do essa soccombente solamente per il 4.3% dell'importo ivi chiesto, non potrebbe- ro andare a suo carico più di CHF 100.00, ovverosia il 4.3% (arrotondato legger- mente a suo sfavore) delle spese processuali relative alla sentenza senza motiva- zione, di CHF 2'400.00 (act. A.1 n. III/1.2, a partire dalla seconda frase; act. A.1
n. III/1.5). La reclamante fa implicitamente valere un simile metodo di calcolo an- che per l'importo di CHF 2'000.00 relativi alla motivazione scritta della sentenza, chiedendo a titolo eventuale che il resistente le risarcisca CHF 4'224.00 (equiva- lenti al 96% di CHF 4'400.00; cfr. act. A.1 n. III/1.5; act. A.1 petito n. 2, domanda eventuale). 3.3.2. La censura della reclamante dev'essere respinta. Nel porre le spese pro- cessuali a carico della reclamante parzialmente soccombente, l'istanza preceden- te doveva senz'altro rispettare il rapporto tra le soccombenze reciproche delle par- ti. Essa poteva nondimeno arrotondare l'importo risultante da tale equazione ai prossimi cinquanta franchi – come da essa riconoscibilmente fatto –, disponendo a tal riguardo di un ampio margine d'apprezzamento. Ponendo la tassa di giustizia per la sentenza senza motivazione e le spese di conciliazione, di CHF 2'400.00
6 / 15 complessivi, in ragione di CHF 150.00 – invece di CHF 100.00 – a carico della reclamante, essa non ha pertanto commesso alcuna violazione di diritto. 3.4. Sommando l'importo di CHF 150.00 lecitamente addossato alla reclamante dal giudice di prime cure per la decisione senza motivazione e la procedura di conciliazione all'importo di CHF 80.00 (equivalenti al 96% di CHF 2'000.00) da addossare alla medesima per la motivazione della decisione, si conclude che le spese complessive di CHF 4'400.00 devono andare a carico della reclamante in ragione di CHF 230.00 e a carico del resistente in ragione di CHF 4'170.00. L'- esame del petito subeventuale della reclamante si rivela pertanto superfluo. 4.1.1. Per quanto concerne le ripetibili, la reclamante censura innanzitutto che l'istanza precedente non si sarebbe a suo avviso confrontata con la nota d'onora- rio da essa inoltrata, limitandosi invece a stabilire lapidariamente che un importo forfetario di CHF 8'000.00 apparrebbe sufficiente (act. A.1 n. III/2.1). Essa avrebbe in tal modo gravemente violato il suo obbligo di motivazione (act. A.1 n. III/2.2 e 2.3). 4.1.2. A tal riguardo, l'istanza precedente aveva argomentato che – come a suo avviso riconosciuto dal patrocinatore della reclamante – non si sarebbero presen- tate nella fattispecie questioni di fatto e di diritto di estrema complessità. Neppure la lontananza dei patrocinatori (con uffici a St. Moritz e Zurigo), la circostanza che la reclamante abbia dovuto partecipare a due udienze dinanzi al giudice di prime cure e la circostanza che per motivi linguistici la reclamante abbia dovuto ricorrere a due patrocinatori sarebbero atte a giustificare l'indennità per ripetibili all'epoca richiesta, di CHF 51'323.10. A mente del giudice di prime cure, tale importo era da considerarsi sproporzionato, oltre che per la complessità della causa, anche in relazione al valore litigioso (cfr. act. B.2 consid. 4 terzo paragrafo; act. TR VII/2 pag. 5). 4.2. Per stabilire l'adeguata entità delle spese di patrocinio da indennizzare si applica l'OOA (CSC 310.250). Giusta l'art. 2 cpv. 2 n. 2 OOA, il dispendio tempo- rale postulato dev'essere adeguato e necessario all'assistenza giuridica. Si rico- noscono tariffe orarie fra CHF 210.00 e CHF 270.00 (art. 3 cpv. 1 OOA; cfr. sul tutto TC GR SK2 19 30 del 20.05.2020 consid. 9.2). 4.3.1. Si rileva innanzitutto che la nota d'onorario è stata inoltrata in lingua inglese. In linea di principio, tale modus operandi è inammissibile, poiché l'obbligo di utiliz- zare una lingua ufficiale del Cantone (art. 129 CPC) si estende generalmente oltre agli allegati di causa anche a qualsiasi altro atto procedurale delle parti o docu-
7 / 15 mento inoltrato (cfr. Julia Gschwend, in: Spühler/Tenchio/Infanger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3° ed., Basilea 2017, n. 6 ad art. 129 CPC; Dolge, op. cit., n. 16 ad art. 180 CPC). Nell'interesse dell'economia processuale e in considerazione della durata della procedura, il Tribunale cantona- le si astiene tuttavia a titolo eccezionale dal richiedere una traduzione della nota d'onorario di prima istanza, così come di quella inoltrata in sede di reclamo. 4.3.2. Si rileva inoltre che, come la reclamante sembra riconoscere in sede di re- clamo (act. A.1 n. III/2.9.1), la tariffa oraria fatturata di CHF 375.00 – effettivamen- te convenuta tra la reclamante e il suo patrocinatore (act. TR VII/1 n. 3) – eccede la tariffa massima riconoscibile nel Cantone dei Grigioni. Il dispendio temporale necessario ai fini di un'assistenza giuridica efficace dovrà essere pertanto moltipli- cato con la tariffa oraria massima di CHF 270.00. 4.3.3. Dalla nota d'onorario inoltrata dalla reclamante dinanzi all'istanza preceden- te si evince quindi che il patrocinatore ha fatturato alla sua mandataria 112.63 ore di lavoro (act. TR VII/2 pag. 4). Invero, dedotte le riduzioni degli importi fatturati apparentemente accordate nelle posizioni "travelling to Zurich and back" (01.06.2017), "formatting, copying and sending writ" (07.07.2017) e "travelling to Roveredo and back" (17.08.2017), tale cifra equivale alla somma delle ore di lavo- ro fatturate nelle singole posizioni della nota d'onorario. È nondimeno doveroso rilevare che – anche trascurando le numerose istanze in cui il patrocinatore della reclamante ha raggruppato prestazioni di diverso genere in un'unica posizione, complicando la valutazione giudiziale della necessità dei servizi da lui resi – il dispendio temporale (direttamente) riconducibile alla corri- spondenza con i signori C./E._____, quali portavoce della reclamante, ammonta a perlomeno 14.18 ore (posizioni "corr. w/C./E._____" [30.05.2017], "email w/C._____" [02.06.2017], "meeting with D._____, E._____ and C._____" [08.06.2017], "reading e-mails from C./E._____, corr. W/C./E._____" [12.06.2017], "corr. w/C._____" [14.06.2017], "reading letters from C./E._____, writing answer" [20.06.2017], "corr. w. A. and E._____" [28.06.2017], "corr w. S. and C._____" [06.07.2017], "corr w/C._____" [10.07.2017], "call w/C._____" [24.07.2017], "corr
w. A. and E._____, call from C._____" [09.08.2017], "corr. and calls with Messr C./E._____" [17.08.2017], "sms conversation w/C._____" [19.08.2017], "call w/ C._____" [21.08.2017], "corr with Messers C./E._____" [21.08.2017], "calls from C._____, corr w/Messr C./E._____" [28.08.2017], "call from C._____" [19.09.2017], "letter to C./E._____" [20.09.2017], "corr w/ C./E._____" [24.10.2017], "corr w/Mssrs C./E._____" [03.11.2017], "email to C./E._____, call from E._____" [06.02.2018], "corr. w/E._____, call w/C._____" [19.02.2018], "call
8 / 15 from C._____" [22.02.2018], "letter to C./E._____" [08.03.2018], "emails w/C./E._____" [10.04.2018], "corr w/C./E._____" [18.04.2018], "Emails to C./E._____, call from E._____" [30.04.2018], "Corr. w/E._____" [01.06.2018], "email to Messrs C./E._____" [16.06.2018], "corr. w/C./E._____, reg. dates for a court hearing" [21.06.2018], "corr w/C./E._____" [10.10.2018]). Nel caso in esame possono essere tuttavia riconosciute necessarie ai fini di un'assistenza giuridica efficace al massimo 8 ore di corrispondenza con la mandante (un'ora per la di- scussione del caso e un'ora per informazioni relative a ciascuna delle singole pre- stazioni rese, cfr. paragrafo successivo), ragion per cui il dispendio temporale fat- turato è ridotto di 6.18 ore. Inoltre, nelle posizioni direttamente riconducibili alle prestazioni di patrocinio giudi- ziale rese (stesura dell'istanza di conciliazione, partecipazione all'udienza di conci- liazione, stesura della petizione, stesura della replica, stesura delle istanze proce- durali relative alla necessità di udienze istruttorie, partecipazione all'udienza istrut- toria – ivi inclusa la preparazione delle domande ai testimoni –, partecipazione al dibattimento) il patrocinatore della reclamante ha messo in conto un dispendio temporale complessivo di 75.20 ore (77.66 ore ./. 2.46 ore relative alle riduzioni accordate dal patrocinatore della reclamante a quest'ultima nelle posizioni "format- ting, copying and sending writ" [07.07.2017) e "travelling to Roveredo and back" [18.08.2017]). Nello specifico, le posizioni direttamente riconducibili alle prestazio- ni di patrocinio giudiziale rese sono: - istanza di conciliazione (totale fatturato – tenuto conto delle riduzioni ac- cordate – 6.11 ore): "drafting complaint" (27.06.2017), "corr. w/translators" (27.06.2017), "corr. w/translatros [sic]" (28.06.2017), "finalzing [sic] com- plaint" (28.06.2017), "corr w/translators" (03.07.2017), "negotiation w/C.N., translator" (04.07.2017), "submission writ, corr. w/E._____. and C._____" (07.07.2017), "formatting, copying and sending writ" (07.07.2017); - udienza di conciliazione (totale fatturato – tenuto conto delle riduzioni ac- cordate – 3.97 ore): "travelling to Roveredo and back" (18.08.2017), "conci- liation hearing in Roveredo" (18.08.2017); - petizione (totale fatturato 3 ore): "rewriting, amending and completing writ" (24.08.2017), "finalization writ" (28.08.2017), "letter to court" (31.08.2017); - replica (totale fatturato 13.78 ore): "obtaining offers from translators" (23.10.2017), "corr w/ translators" (24.10.2017), "corr w/translator" (27.10.2017), "drafting reply to defence" (02.11.2017), "drafting reply to de-
9 / 15 fence" (03.11.2017), "corr w/translator" (03.11.2017), "letter to court secu- ring extension of time" (06.11.2017), "correcting reply to defence" (06.11.2017), "emails w/translator, email to C./E._____, finalsing [sic] reply to defence" (16.11.2017); - udienza istruttoria (totale fatturato 20.74 ore): "drafting questionnaire B._____" (08.05.2018), "drafting questionnaire F._____" (08.05.2018), "re- viewing and amending questionnaire B._____" (09.05.2018), "reviewing and amending questionnaire F._____" (09.05.2018), "drafting questionnaire G._____" (11.05.2018), "finalizing questionnaires G._____ and F._____, corr. w/ H._____" (14.05.2018); "travelling to Roveredo, meeting with H._____, court hearing of Mr. F._____ and Mrs G._____, travelling back to Zurich, corr. w/C./E._____, call w/ E._____" (23.05.2018), - istanze procedurali relative alla necessità delle udienze istruttorie (totale fatturato 11.81 ore): "letter to court, corr. w translator" (07.02.2018), "email from Messers C./E._____, corr. w/translator, amending and sending letter to court" (08.02.2018), "letter from C./E._____, answer to court" (13.03.2018); "darfting [sic] procedural petition to court" (04.06.2018), "searching italian speaking advocate, corr. w/C./E._____" (12.04.2018), searching italian speaking advocate" (13.04.2018), "corr w H._____" (18.04.2018), "email from H._____, checking his letter to court, answer to H._____, email to Messrs C./E._____" (24.04.2018), "reviewing and amen- ding procedural petition to court, email to H._____" (05.06.2018), "Email from H._____" (06.06.2018), "corr w/H._____" (15.06.2018); - dibattimento (totale fatturato 15.78 ore): "email to H._____" (22.06.2018), "Drafting pleadings, preparing general court hearing, drafting questions to A._____, corr. w/ C./E._____, drafting letter to court" (21.09.2018), "corr w/C./E._____, sending letter to court reg. presence of C./E._____ at the court hearing" (24.09.2018), "corr w/H._____, corr. w/C./E._____" (04.10.2018), "finalising questions to A._____, corr. w/ Messrs C./E._____" (08.10.2018), "corr w/C./E._____, email to H._____" (11.10.2018), "Travel- ling to Roveredo, instruction w/client, attending court hearing, travelling back" (18.10.2018). Per le suddette posizioni possono essere ragionevolmente riconosciute solamente 56 ore di lavoro, tenendo conto di un dispendio temporale necessario medio di approssimativamente 8 ore per ogni singola prestazione (corrispondenza con i clienti, studio degli atti e approfondimenti giuridici esclusi). Mentre gli importi fattu-
10 / 15 rati per la procedura conciliatoria e la petizione appaiono in linea con quanto gene- ralmente considerato riconoscibile e quelli fatturati per la replica appaiono giustifi- cati dai numerosi allegati prodotti dal resistente nella risposta, lo stesso non può essere detto per gli importi successivamente fatturati. Tale conclusione s'impone anche tenendo conto del dispendio temporale – di principio necessario – per l'or- ganizzazione, l'istruzione e la supervisione del lavoro dei traduttori, rispettivamen- te per l'organizzazione e dell'istruzione l'avvocato italofono (allora praticante) H._____ e il coordinamento con il medesimo, così come del dispendio temporale per le trasferte a Roveredo. In relazione alle trasferte, si rileva che durante il tragit- to in treno è in linea di principio possibile lo svolgimento di un (modesto) quantita- tivo di lavoro. Da quanto precede discende che il quantum fatturato per le relative posizioni dev'essere ridotto di 19.20 ore. L'entità della riduzione è riconducibile in parte anche alla circostanza che diverse posizioni contengono corrispondenza con i signori C./E._____ (la cui entità in relazione al resto della posizione non è stata in alcun caso specificata). Tale dispendio temporale è tuttavia già stato considerato, nella misura in cui si è rivelato riconoscibile. Le restanti posizioni fatturate a titolo d'onorario – ammontanti a 23.25 ore di lavoro complessive (24.75 ore ./. 1.5 ore relative alla riduzione della posizione "travelling to Zurich and back" [01.06.2017]) – sono particolarmente difficili da esaminare a causa della scarsa riconducibilità a servizi riconoscibilmente resi, nonché ai nume- rosi raggruppamenti di diverse prestazioni effettuati dal patrocinatore della recla- mante. Ciò nonostante, esse non appaiono complessivamente immotivate, deri- vando in larga misura dallo studio degli atti – segnatamente anche delle missive e citazioni ricevute dalle autorità giudiziarie – e dal necessario approfondimento del- le questioni giuridiche sostanziali e processuali, in particolar modo anche in rela- zione alla necessità delle udienze istruttorie volute dal giudice di prime cure. Per le predette attività il Tribunale cantonale ritiene tuttavia nella fattispecie sufficiente un dispendio temporale complessivo di 10 ore (3 ore per un primo approfondimento del caso e un'ora per gli approfondimenti fattuali e giuridici necessari per ciascuna prestazione effettivamente resa). Il dispendio temporale fatturato dev'essere per- tanto ridotto di 13.25 ore. L'entità di quest'ultima riduzione è segnatamente anche dovuta alla circostanza che una significativa parte delle posizioni in esame contie- ne corrispondenza con i signori C./E._____ (la cui entità in relazione al resto della posizione non è stata in alcun caso specificata). Tale dispendio temporale è tutta- via già stato considerato, nella misura in cui si è rivelato riconoscibile.
11 / 15 Si riconosce pertanto un dispendio temporale complessivo di 74 ore (112.63 ore ./. 6.18 ore ./. 14.63 ore ./. 17.82 ore). Alla massima tariffa oraria riconoscibile di CHF 270.00, ciò corrisponde a un onorario di CHF 19'980.00. In sede di reclamo la reclamante ha fatto valere un supplemento sul valore della causa ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 OOA di CHF 3'300.00 (act. A.1 n. III/2.9.3 primo paragrafo). Si rileva tuttavia che un supplemento sul valore della causa non è sta- to concordato tra le parti (cfr. act. TR VII/1) e non è stato fatturato nella nota spese (cfr. act. TR VII/2) o altrimenti fatto valere in prima istanza, ragion per cui non può essere riconosciuto (art. 2 cpv. 2 OOA). 4.3.4. Per quanto concerne gli esborsi allegati dalla reclamante (act. TR VII/2 pag. 5), si rileva innanzitutto che le posizioni relative alle compensazioni forfetarie ammontano complessivamente a CHF 1'267.20, sostanzialmente equivalenti al 3% dell'onorario di CHF 42'235.25 fatturato dal patrocinatore della reclamante, ovverosia CHF 1'267.05. Si riconosce pertanto – come da prassi – un rimborso spese forfetario del 3% dell'onorario riconosciuto di CHF 19'980.00, ovverosia CHF 599.40. In sede di reclamo il patrocinatore della reclamante ha rinunciato a far valere gli esborsi causati dalla sua mancata conoscenza della lingua italiana, ovverosia gli onorari per l'(allora praticante) avv. H._____ e per le traduzioni delle memorie (act. A.1 n. III/2.8 in fine). Tali esborsi non sono pertanto computati in virtù dell'- art. 58 CPC. È tuttavia senz'altro comprensibile la necessità della reclamante di avvalersi di un patrocinatore – rispettivamente, in un secondo momento, di un team di patrocina- tori – disponenti di sufficienti conoscenze della lingua russa (onde permettere una comunicazione efficace con la cliente) e di sufficienti conoscenze della lingua ita- liana (al fine di garantire una comunicazione efficace con le autorità giudiziarie della Regione Moesa). Essendo altamente improbabile che la reclamante abbia avuto modo di ripiegare su valide alternative, la scelta di avvalersi di un patrocina- tore germanofono con ufficio a Zurigo e di far tradurre le memorie da lui redatte in lingua italiana si rivela di principio ineccepibile. A sua volta ineccepibile appare la scelta del patrocinatore della reclamante di farsi sostenere nelle procedure orali da un avvocato – praticante – italofono. Per tale motivo, il Tribunale cantonale ricono- sce le pretese d'onorario relativo all'organizzazione, il coordinamento e la supervi- sione dei traduttori e dell'avvocato praticante italofono. Tali pretese, costituenti spese ripetibili ai sensi dell'art. 95 cpv. 2 CPC (Hans Schmid/Ingrid Jent- Sørensen, in: Oberhammer/Domej/Haas [edit.], Kurzkommentar Schweizerische
12 / 15 Zivilprozessordnung, 3° ed., Basilea 2021, n. 17 ad art. 95 CPC), non sono infatti coperte dalla rinuncia della reclamante, malgrado siano connesse alle pretese alle quali la medesima ha rinunciato. La posizione "conciliation court fee" (27.07.2017) non può essere evidentemente riconosciuta come spesa ripetibile, costituendo una spesa processuale, peraltro già computata (art. 95 cpv. 2 lett. a CPC; cfr. anche consid. 3 supra). Le rimanenti spese fatturate concernono le trasferte a Roveredo (posizioni "travel expenses" [18.08.2017], "lunch in Roveredo" [18.08.2017] e "travel expenses" [18.10.2018]). Un viaggio di andata e ritorno con il treno tra Zurigo e Roveredo in prima classe senza abbonamenti costa ad oggi CHF 218.40. Gli importi fatturati, di CHF 254.80 e CHF 274.40 (posizioni "travel expenses" [18.08.2017] e "Travel ex- penses" [18.10.2018]), sono pertanto ridotti di CHF 92.40 (CHF 36.40 + CHF 56). Le spese per il pranzo a Roveredo, di CHF 53.70, devono essere infine ridotte a CHF 25.00 (art. 17 cpv. 1 OECC [CSC 320.210] in combinato disposto all'- art. 26 OCPers [CSC 170.410]). In sintesi, si riconoscono esborsi per l'importo complessivo di CHF 1'061.20 (CHF 599.40 + CHF 218.40 + CHF 218.40 + CHF 25.00). 4.4. Si riconoscono pertanto spese di patrocinio necessarie dell'importo com- plessivo di CHF 21'041.20 (CHF 19'980.00 + CHF 1'061.20). Compensate le quo- te di prevalenza in prima istanza (reclamante 96%; resistente 4%), il resistente è tenuto a rifondere alla reclamante CHF 19'357.90 (92% di CHF 21'041.20) a titolo di ripetibili per tale procedura. Non avendo la reclamante residenza in Svizzera, il patrocinatore non poteva addossarle l'imposta sul valore aggiunto – cosa che non appare peraltro aver fatto –, ragion per cui la richiesta di far rifondere quest'ultima al resistente dev'essere respinta. 5.1. La tassa di giustizia per la procedura di reclamo è fissata e ripartita d'ufficio (art. 105 cpv. 1 CPC). Giusta l'art. 10 cpv. 1 OECC (CSC 320.210), il Tribunale cantonale riscuote una tassa di giustizia in procedure di reclamo compresa tra CHF 500.00 e CHF 8'000.00. In considerazione di tutti gli elementi della fattispecie in esame, segnatamente alla luce del dispendio effettivamente cagionato, s'impo- ne di fissare la tassa di giustizia in CHF 3'000.00. 5.2. In sede di reclamo la reclamante risulta in ampia misura prevalente con il suo petito relativo alle spese processuali di prima istanza. Al contempo, essa risul- ta invece essenzialmente soccombente in ragione della metà in relazione al risar- cimento a titolo di ripetibili da essa richiesto (di CHF 34'239.30 oltre IVA, rispetto
13 / 15 all'importo di CHF 19'357.90 ad essa riconosciuto). In virtù dei principi di ripartizio- ne statuiti all'art. 106 cpv. 1 CPC, la tassa di giustizia per la procedura di reclamo è pertanto posta in ragione di tre quarti (CHF 2'250.00) a carico del resistente e in ragione di un quarto (CHF 750.00) a carico della reclamante. 6.1.1. Il tribunale stabilisce e ripartisce le ripetibili, qualora queste siano state pro- testate. Ove la parte (parzialmente o integralmente) prevalente inoltra una nota d'onorario, il tribunale si fonda di principio sulla stessa (sul tutto art. 105 cpv. 2 e art. 96 CPC; art. 2 cpv. 1 OOA). La reclamante ha protestato le ripetibili per la pro- cedura di reclamo, inoltrando una nota d'onorario per l'importo complessivo di CHF 8'062.05 (act. G.2). 6.1.2. Per i principi relativi al riconoscimento delle singole prestazioni e delle spe- se allegate si rimanda a quanto esposto al consid. 4 supra. Il dispendio temporale di 14.28 ore fatturato dal patrocinatore della reclamante, rimasto incontestato dal resistente, non appare eccessivo ed è pertanto ricono- sciuto. Alla tariffa oraria massima riconoscibile di CHF 270.00, ciò corrisponde a un onorario di CHF 3'855.60. Per quanto concerne gli esborsi, si rileva innanzitutto che la posizione "Court fees Kantonsgericht von Graubünden (case ZK2 19 2)" (18.01.2019) non può eviden- temente essere riconosciuta come spesa ripetibile, costituendo una spesa proces- suale, peraltro già computata (art. 95 cpv. 2 lett. a CPC; cfr. anche con- sid. 5.2 supra). Per contro, la posizione "Translation costs (invoice I._____ dd 10.12.1018, EUR 475.00)" (21.12.2018) può essere riconosciuta in questa sede. Essa non è infatti coperta dalla rinuncia della reclamante agli esborsi causati dalla mancata conoscenza della lingua italiana da parte del suo patrocinatore, essendo tale rinuncia limitata esplicitamente alle spese fatturate dinanzi al Tribunale regio- nale Moesa (act. A.1 n. III/2.8 in fine). Inoltre, alla luce delle circostanze del caso – segnatamente della sostanziale impossibilità di trovare un patrocinatore con suffi- cienti conoscenze della lingua italiana e della lingua russa – tale esborso, così come l'importo per esso fatturato, di CHF 546.40, appare del tutto ragionevole. Si ammette infine il rimborso spese forfetario del 3% richiesto, in quanto equivalente all'importo per spese vive da riconoscere tenor prassi del Tribunale cantonale. Si riconoscono pertanto esborsi per l'importo complessivo di CHF 662.05 (CHF 546.40 + CHF 115.65 [3% di CHF 3'855.60]). Le spese di patrocinio riconosciute ammontano pertanto a CHF 4'517.65 (CHF 3'855.60 + CHF 662.05).
14 / 15 Non avendo la reclamante residenza in Svizzera, il patrocinatore non poteva ad- dossarle l'imposta sul valore aggiunto – cosa che non appare peraltro aver fatto –, ragion per cui la richiesta di far rifondere quest'ultima al resistente dev'essere re- spinta (cfr. Schmid/ Jent-Sørensen, op. cit., n. 26 ad art. 95 CPC). 6.2. Da quanto precede discende che, risultando la reclamante prevalente in ragione di tre quarti in sede di reclamo (cfr. consid. 5.2 supra) e non avendo con- troparte protestato le ripetibili (cfr. act. A.2), il resistente è tenuto a rifonderle CHF 3'388.25 a titolo di ripetibili per tale procedura (75% di CHF 4'517.65). 7. Il valore litigioso del presente contenzioso è di CHF 26'239.20 (CHF 34'239.20 richiesti in sede di reclamo ./. CHF 8'000.00 riconosciuti in prima istanza e rimasti incontestati dal resistente). Avverso la presente decisione non è pertanto data possibilità di ricorso in materia civile al Tribunale federale, a meno che la controversia non riguardi una questione di diritto di importanza fondamentale (cfr. artt. 72 e 74 cpv. 2 lett. a LTF).
15 / 15 La Seconda Camera civile pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e i dispositivi n. 2 e 3 della decisione impugnata sono annullati. 2. Le spese processuali della procedura di prima istanza e della procedura di conciliazione, di CHF 4'400.00 complessivi, sono poste a carico del resistente in ragione di CHF 4'170.00 e a carico della reclamante in ragione di CHF 230.00. L'importo dovuto dalla reclamante è compensato con gli anticipi spese, di CHF 4'400.00 complessivi, da essa versati. Il resistente è tenuto a risarcire alla reclamante l'importo da lui dovuto. 3. Il resistente è tenuto a versare alla reclamante CHF 19'357.90 a titolo di ripetibili per la procedura di prima istanza. 4. La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di CHF 3'000.00, è posta a carico del resistente in ragione di CHF 2'250.00 e a carico della reclamante in ragione di CHF 750.00. L'importo dovuto dalla reclamante è compensato con l'anticipo spese di CHF 2'000.00 da essa versato. Il resistente è tenuto a risarcire alla reclamante l'importo da lui dovuto. 5. Il resistente è tenuto a versare alla reclamante CHF 3'388.25 a titolo di ripetibili per la procedura di reclamo. 6. Contro questa decisione con un valore litigioso inferiore a CHF 30'000.00 può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 2 lett. a LTF, se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Altrimenti è dato il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi degli artt. 113 segg. LTF. In entrambi i casi il rimedio legale è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto al ricorso, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg., 90 segg. e 113 segg. LTF. 7. Comunicazione a: